mercoledì 21/12/2022 • 12:17
È stato pubblicato nella GU del 20 dicembre 2022 il decreto del MEF che stabilisce per il 2023 la misura dei diritti speciali su benzina, petrolio, gasolio e altri generi nel territorio extra doganale di Livigno.
redazione Memento
Nella Gazzetta n. 296 del 20 dicembre 2022 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2022 che prevede le nuove misure del diritto speciale su benzina, petrolio, gasolio ed altri generi nel territorio extra doganale di Livigno. La misura del diritto speciale applicabile dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 viene stabilita in (art. 1, cfr DM MEF 11 dicembre 2021): € 0,233 per la benzina senza piombo; € 0,155 per il gasolio per autotrazione, € 0,055 per il gasolio per il riscaldamento, € 0,050 per il petrolio. Per il 2023, l'aliquota per la determinazione del diritto speciale relativamente agli oli combustibili (art. 3 L. 762/73) viene stabilita nella misura del 5% dei valori medi dei prezzi indicati in premessa al decreto (art. 2). I valori medi dei prezzi, le aliquote e la misura del diritto speciale da applicare per il 2023 sui lubrificanti, i tabacchi lavorati ed i generi introdotti dall'estero, vengono fissati nell'importo e nella misura per ciascuno indicati nell'allegato A del decreto in commento (art. 3, cfr DM MEF 11 dicembre 2021). Si ricorda che nel territorio extra doganale del comune di Livigno è istituito un diritto speciale, che viene incamerato dalle casse comunali, sui seguenti generi ivi introdotti in esenzione dal dazio, dalle imposte erariali di consumo, dalle imposte di fabbricazione e dalle corrispondenti sovrimposte di confine (art. 2 L. 762/73): benzina, petrolio, gasolio e residui lubrificanti. Nello stesso territorio è altresì istituito un diritto speciale sui tabacchi lavorati e sui seguenti generi introdotti dall'estero: liquori ed acquaviti; articoli sportivi; profumi e prodotti di bellezza; apparecchi fotografici; apparecchi radio e televisivi; pelliccerie; pelletterie ed articoli di abbigliamento. Il diritto speciale è dovuto, in solido, da chiunque introduca i generi nel territorio, nonchè dagli operatori economici che li acquistano per l'immissione al consumo. Fonte: DM 7 dicembre 2022 (GU 20 dicembre 2022 n. 296)
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