giovedì 22/12/2022 • 06:00
Il DD 19 dicembre 2022 del MIMIT definisce i termini e le modalità per l’invio delle istanze di agevolazione relative alla misura IPCEI Idrogeno 2 (H2 Industry), nonché la modulistica e le procedure di dettaglio per la concessione ed erogazione delle stesse agevolazioni.
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Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), con il decreto direttoriale 19 dicembre 2022, definisce il riparto delle risorse, i termini e le modalità di attuazione dell’intervento agevolativo del Fondo IPCEI, a sostegno della realizzazione dell’IPCEI Idrogeno 2, a valere sulle risorse e nel rispetto delle procedure, condizioni e disposizioni previste dal DM 27 giugno 2022.
Per la misura agevolativa del Fondo IPCEI, in attuazione dell’art. 4, c. 8, del sopra citato DM, sono destinati 350.000.000,00 euro, a valere sulle risorse dell’intervento del PNRR M4C2-I2.1 - Missione 4 “Istruzione, formazione, ricerca”, Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”, Investimento 2.1 “Importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI)”, rese disponibili dall’art. 2, c. 2, lett. a), del menzionato decreto ministeriale.
L’agevolazione
Per completezza, è opportuno ricordare anzitutto che, la misura agevolativa IPCEI Idrogeno 2 (H2 Industry), sostiene attività di ricerca, sviluppo ed innovazione, anche comprese nella prima applicazione industriale, coprendo larga parte della catena del valore dell’idrogeno.
Nello specifico, tratta:
Beneficiari e spese ammissibili
Come stabilito dal decreto direttoriale in esame, sono ammissibili alla misura agevolativa in questione, i seguenti soggetti beneficiari:
Il decreto direttoriale stabilisce, inoltre, che sono ammissibili alle agevolazioni esclusivamente le spese ed i costi approvati nell’ambito dei project portfolio, rientranti nelle categorie di cui all’allegato “Costi ammissibili” alla Comunicazione IPCEI e determinati secondo i criteri riportati nel disciplinare di cui all’Allegato 10 al decreto.
I progetti devono essere avviati ed attuati in conformità al project portfolio autorizzato, nonché rispettare i termini di realizzazione e completamento previsti dalla decisione di autorizzazione e per il finanziamento delle attività agevolate con le risorse del PNRR.
Non sono ammesse, invece, eventuali variazioni della tempistica di realizzazione dell’intervento finanziabile, tali da comportare il mancato rispetto dei vincoli temporali e di conseguimento dei target PNRR associati. Non sono, altresì, ammesse eventuali variazioni che comportino il mancato rispetto dei principi e gli obblighi specifici del PNRR.
È previsto, inoltre, che il soggetto beneficiario debba riferire in merito all’attuazione dell’intervento al termine delle attività, nonché mantenere presso la propria sede, in originale, la documentazione giustificativa delle spese rendicontate e dei ricavi generati dall’iniziativa.
Esso dovrà dotarsi anche di un sistema di contabilità separata o di una adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato, riportando il relativo Codice Unico di Progetto (CUP) sui documenti amministrativi e contabili dell’operazione.
I costi sostenuti nell’ambito delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione (RSI), inoltre, dovranno essere rilevati separatamente da quelli sostenuti per attività di prima applicazione industriale (FDI) e dovranno essere comprovati i ricavi generati alle attività agevolate, attraverso idonee forme di riconducibilità alle stesse.
I pagamenti dei titoli di spesa e dei costi dovranno essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono. Le spese ed i costi sostenuti, inoltre, dovranno essere comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, ad eccezione delle categorie di spesa per le quali sono applicate le opzioni di costo semplificate.
Termini e modalità di presentazione delle istanze
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, i soggetti interessati dalla misura agevolativa, devono presentare apposita istanza al Ministero a partire dal 22 dicembre 2022 e non oltre il 23 febbraio 2023, con le modalità indicate sulla pagina del sito del Ministero dedicata all’IPCEI Idrogeno 2.
L’istanza, firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore speciale del soggetto beneficiario, dev’essere redatta secondo il fac-simile di schema cui all’Allegato n. 1 e corredata della seguente documentazione:
La mancata presentazione dell’istanza nei termini sopra indicati, comporterà la decadenza dalle agevolazioni del Fondo IPCEI per il soggetto beneficiario nell’ambito dell’IPCEI Idrogeno 2.
Il soggetto che presenta domanda, assolve l’obbligo relativo all’imposta di bollo provvedendo ad annullare una marca d’importo pari a 16,00 euro.
L’annullamento della marca da bollo, in ottemperanza al disposto dell’art. 12 del DPR 642/1972, dev’essere effettuato riportando il numero identificativo della marca da bollo nell’apposita sezione del modulo di domanda. Tale marca da bollo, dev’essere conservata in originale presso la sede o gli uffici del soggetto richiedente per eventuali successivi controlli.
Il decreto direttoriale in commento, infine, provvede a disciplinare la fase istruttoria dell’istanza e concessione delle agevolazioni, le relative modalità di erogazione del contributo e rendicontazione delle spese, nonché gli obblighi a carico dei soggetti beneficiari.
Fonte: DD 19 dicembre 2022
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