martedì 03/01/2023 • 06:00
Qualora c'è capienza nell’imposta netta dovuta, è possibile utilizzare per il pagamento sia il credito per imposte pagate all’estero che dedurre la quota IRAP relativamente alle spese per personale dipendente. Non si realizza una duplicazione di deduzione in quanto usare un credito spettante (e mai contestato) in compensazione è un mezzo di pagamento effettivo e reale. Così la CGT 2° Lombardia n. 4352.
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Una società presentava all'Agenzia delle Entrate istanze di rimborso IRES per gli anni dal 2007 al 2011 in virtù della mancata deduzione dall'imponibile IRES della quota IRAP relativa alle spese sostenute per il personale dipendente.
Con riferimento al 2007 l'Ufficio aveva negato il rimborso rilevando che quell'anno la società era in perdita fiscale sicché, non avendo versato alcunché a titolo IRES, non era ipotizzabile alcun rimborso nemmeno astrattamente.
Con riferimento al 2010, invece, l'Ufficio aveva emesso un diniego parziale di rimborso perché lo stesso era stato riconosciuto nei limiti dell'IRES effettivamente versata, intendendo il versamento nel senso di quanto era stato effettivamente pagato come flusso finanziario reale.
I primi giudici legittimavano tale diniego rilevando che il residuo dell'imposta rispetto a quella effettivamente pagata era stata abbattuta utilizzando crediti per imposte pagate all'estero. Secondo l'allora CTP milanese, la società ricorrente non avrebbe potuto avvalersi di un doppio abbattimento IRES (sia il meccanismo del credito di imposta ex art. 165 c. 6 TUIR, sia la deducibilità IRES della quota IRAP per spese per personale dipendente di cui all'art. 2 DL 201/2011) in quanto si sarebbe realizzata una duplicazione di deduzione sulla medesima quantità di reddito.
La riforma della sentenza
La CGT 2° Lombardia ribalta l'esito della controversia a favore della parte privata non condividendo il ragionamento proposto dai giudici di prime cure.
Il Collegio ha evidenziato come si dovesse considerare un dato pacifico e documentale che l'imposta netta dovuta e pagata fosse ampiamente capiente rispetto al rimborso richiesto.
Secondo la Corte, la circostanza che il versamento fosse stato effettuato in parte cash e in parte per compensazione con un credito di imposta per imposte pagate all'estero era da valutarsi del tutto irrilevante per la verifica della capienza ai fini del rimborso; ciò in quanto, chiosano i giudici “del riesame”, «usare un credito spettante (e mai contestato nella sua oggettività sostanziale e nella sua effettiva spettanza) in compensazione è un mezzo di pagamento effettivo e reale e non una deduzione».
In sostanza, nel caso di specie, secondo gli interpreti, non si trattava di duplicare deduzioni sulla stessa quota di reddito semplicemente perché il pagamento dell'IRES era stato effettivo per l'intero importo e quel determinato credito era stato speso senza poter più essere utilizzato o chiesto a rimborso. L'art. 165 TUIR non prevede, infatti, alcuna deduzione ma si limita a riconoscere un credito di imposta ai contribuenti che su quei redditi hanno già pagato imposte all'estero.
Fonte: CGT 2° Lombardia 10 novembre 2022 n. 4352
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Michele Brusaterra
- Dottore commercialista e PubblicistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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