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Una società presentava all'Agenzia delle Entrate istanze di rimborso IRES per gli anni dal 2007 al 2011 in virtù della mancata deduzione dall'imponibile IRES della quota IRAP relativa alle spese sostenute per il personale dipendente. Con riferimento al 2007 l'Ufficio aveva negato il rimborso rilevando che quell'anno la società era in perdita fiscale sicché, non avendo versato alcunché a titolo IRES, non era ipotizzabile alcun rimborso nemmeno astrattamente.  Con riferimento al 2010, invece, l'Ufficio aveva emesso un diniego parziale di rimborso perché lo stesso era stato riconosciuto nei limiti dell'IRES effettivamente versata, intendendo il versamento nel senso di quanto era stato effettivamente pagato come flusso finanziario reale. I primi giudici legittimavano tale diniego rilevando che il residuo dell'imposta rispetto a quella effettivamente pagata era stata abbattuta utilizzando crediti per imposte pagate all'estero. Secondo l'allora CTP milanese, la società ricorrente non avrebbe potuto avvalersi di un doppio abbattimento IRES (sia il meccanismo del credito di imposta ex art. 165 c. 6 TUIR, sia la deducibilità IRES della quota IRAP per spese per personale dipendente di cui all'art. 2 DL 201/2011) in quanto si sarebbe realizzata una duplicazione di deduzione sulla medesima quantità di reddito. La riforma della senten...

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Michele Brusaterra

- Dottore commercialista e Pubblicista

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