mercoledì 21/12/2022 • 03:00
L'Agenzia delle Dogane pubblica l'Informativa 569047/RU in merito all'EMCS fase 4.0, il nuovo eDAS per la circolazione tra stati UE ed altre evoluzioni.
redazione Memento
Le principali novità della fase 4 del sistema Excise Movement and Control System (EMCS), che sarà operativa a partire dal 13 febbraio 2023, riguardano la sostituzione del documento amministrativo semplificato (DAS) cartaceo con il messaggio elettronico e-DAS per i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali. L’utilizzo del e-DAS (che, si ricorda, è il documento di accompagnamento indispensabile per la circolazione di una buona parte dei prodotti energetici che hanno assolto l'accisa) è riservato alle nuove figure di speditore certificato e destinatario certificato (anche occasionali). Queste nuove figure sono censite nell’Anagrafica accise nazionale e in quella unionale (SEED) e, al pari delle altre, sono oggetto di verifica in tutti i flussi. Le istruzioni operative concernenti l’iter autorizzativo sono emanate dalla Direzione competente. Nei casi di movimenti ad accisa assolta accompagnati da e-DAS, l’invio del messaggio IE818, Rapporto di Ricezione (ROR), ha implicazioni diverse a seconda del mittente. Vengono segnalati due casi: 1. la trasmissione del messaggio IE818 da parte del destinatario certificato implica l’arrivo della merce a destinazione e rappresenta, quindi, la presa in carico della merce/prodotto; 2. l'inoltro dello stesso messaggio da parte dello Stato Membro di destinazione allo Stato Membro di spedizione implica che tutte le formalità fiscali sono state espletate a destinazione. Il Rapporto di Ricezione è quindi un documento essenziale per permettere allo Stato membro di spedizione di procedere al rimborso dell’accisa allo speditore certificato. L’Amministrazione di destinazione deve verificare l’espletamento delle formalità (pagamento dell’accisa in particolare) al ricevimento del Rapporto di Ricezione inviato dal destinatario certificato italiano (o destinatario certificato occasionale italiano), pertanto lo stesso Rapporto di Ricezione non può essere inoltrato automaticamente al Paese di spedizione, come avviene invece per gli e-AD, ma solo in seguito al completamento delle verifiche da parte del personale di ADM preposto, nei casi in cui queste sono previste. In questo caso potrebbe verificarsi un ritardo, più o meno importante e non valutabile a priori, nell'inoltro del Rapporto di Ricezione dall’Amministrazione di destinazione all'Amministrazione di spedizione. FONTE: Inf. AD 14 dicembre 2022
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