mercoledì 21/12/2022 • 03:00
Con Circ. INAIL 16 dicembre 2022 n. 45 viene definita l'assicurazione a premio ordinario dal 1 gennaio 2023 di facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori, pescatori della piccola pesca soci di cooperative e degli addetti ai frantoi.
redazione Memento
Per effetto delle modifiche normative per alcune categorie di lavoratori l’assicurazione dal 2023 è stata ricondotta al premio di assicurazione “ordinario”, mentre per alcuni premi speciali è stata aggiornata solo la misura e per altri è stata confermata la vigente misura, fermo restando l’adeguamento al limite minimo di retribuzione giornaliera. Con la Circ. INAIL 16 dicembre 2022 n. 45, l’Istituto pubblica istruzioni operative per l’attuazione delle seguenti disposizioni con decorrenza 1° gennaio 2023: è assoggettata al regime assicurativo ordinario, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori, pescatori della piccola pesca soci di cooperative e degli addetti ai frantoi; è attuata con il premio ordinario l’assicurazione per i componenti del nucleo artigiano (titolare, familiari coadiuvanti, soci) che svolgono l’attività di frangitura e spremitura delle olive per la durata della campagna olearia (e quindi con carattere di stagionalità); è stato revisionato il premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne; è stato revisionato il premio speciale unitario per l’assicurazione degli allievi IeFP; sono state confermate le misure dei premi speciali unitari per l’assicurazione dei soggetti impegnati in attività di volontariato a fini di utilità sociale e in lavori di pubblica utilità con oneri assicurativi a carico del Fondo e dei percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC); è stato abolito il premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei candidati all’emigrazione sottoposti a prove d’arte prima dell’espatrio. I datori di lavoro a cui si applica il passaggio a premio ordinario, per quanto riguarda le denunce di infortunio e di malattia professionale, continuano fino alla ricezione del certificato di variazione del rapporto assicurativo, a indicare provvisoriamente nelle denunce lo stesso numero di posizione assicurativa territoriale e lo stesso tipo polizza (polizza speciale facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori e pescatori) già attribuito per l’assicurazione dei lavoratori interessati. I datori di lavoro, dopo la ricezione del certificato di variazione del rapporto assicurativo, devono indicare nelle denunce il numero di posizione assicurativa territoriale, il tipo polizza dipendenti, il settore attività e la voce di tariffa comunicati con il predetto certificato di variazione. FONTE: Circ. INAIL 16 dicembre 2022 n. 45
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