martedì 20/12/2022 • 12:21
In virtù del nuovo tasso di interesse fissato dalla BCE, a decorrere dal 21 dicembre 2022, il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e quello per la determinazione delle sanzioni civili sono fissati, rispettivamente, all'8,50% e all'8,00%. L'INAIL riepiloga, in una circolare, come applicare il nuovo tasso.
redazione Memento
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La BCE, con la decisione di politica monetaria del 15 dicembre 2022, ha innalzato al 2,50% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex TUR). Per effetto di tale decisione, a decorrere dal 21 dicembre 2022 il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori (art. 2, c. 11, DL 338/89 conv. in L. 389/89) e quello per la determinazione delle sanzioni civili (art. 116, c. 8 e 10, L. 388/2000) sono i seguenti:
- 8,50% per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
- 8,00% misura delle sanzioni civili.
Rateazioni dei debiti per premi assicurativi
Il pagamento in forma rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori comporta l'applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo BCE, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 6 punti percentuali (art. 3, c. 54, DL 318/96 conv. in L. 402/96). Pertanto, i piani di ammortamento relativi alle istanze di rateazione presentate a partire dal 21 dicembre 2022 sono determinati applicando un tasso di interesse pari all'8,50%. Per le rateazioni in corso restano invece validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell'istanza.
Sanzioni civili
In caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse BCE maggiorato di 5,5 punti percentuali, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge. A decorrere dal 21 dicembre 2022, si applica pertanto un tasso pari al 8,00% nelle seguenti ipotesi:
- mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (art. 116, c. 8 e 10, L. 388/2000);
- evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, se la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa (art. 116, c. 8 lett. b), L. 388/2000);
- mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori (art. 116, c. 10, L. 388/2000).
Procedure concorsuali
Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese. L'INAIL ha previsto che:
- in caso di mancato o ritardato pagamento, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso BCE;
- in caso di evasione, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso BCE aumentato di 2 punti percentuali.
Se il tasso ufficiale di riferimento (art. 2, c. 1, D.Lgs. 213/98) diviene inferiore al tasso degli interessi legali, la sanzione civile in misura ridotta è pari, per l'omissione, agli interessi legali e, per l'evasione, agli interessi legali aumentati di due punti.
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 il tasso degli interessi legali (art. 1284 c.c.) è fissato all'1,25% in ragione d'anno. Pertanto, tenuto conto che dal 21 dicembre al 31 dicembre 2022 il tasso BCE è superiore alla misura del tasso degli interessi legali, ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del 2,50% (tasso BCE), mentre in caso di evasione si applica il tasso del 4,50% (tasso BCE + 2%).
Dal 1° gennaio 2023 il tasso degli interessi legali è fissato al 5%, pertanto il tasso BCE risulta inferiore alla misura del tasso degli interessi legali. Ne consegue che dal 1° gennaio 2023 si applicherà il tasso del 5% , in caso di mancato o ritardato pagamento, mentre in caso di evasione si applicherà il tasso del 7% (interessi legali + 2%).
Fonte: Circ. INAIL 19 dicembre 2022 n. 47
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