martedì 20/12/2022 • 09:39
I revisori contabili di Paesi terzi iscritti nell'apposita sezione del Registro dei revisori legali sono esentati dai controlli di qualità su base di reciprocità, qualora siano assoggettati, nel corso dei tre anni precedenti, a controlli di qualità di un altro Stato membro o di un Paese terzo ritenuto equivalente.
redazione Memento
Pubblicato in GU il Regolamento Consob 6 dicembre 2020 n. 22538 in materia di vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile di Paesi Terzi e deroghe in caso di equivalenza. Il regolamento Consob è conseguente all'approvazione da parte del MEF del Regolamento n. 174/2022, che ha previsto l'istituzione di una sezione apposita del Registro dei revisori legali e che ha previsto le modalità di iscrizione dei revisori in tale sezione. Il requisito di equivalenza (art. 35 c. 2 e 36 c. 1 D.Lgs. 39/2010) sussiste se i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni del Paese terzo sono valutati equivalenti sulla base di: una decisione della Commissione europea assunta ai sensi dell'art. 46 Dir. 2006/43/CE; una decisione assunta con apposita delibera dalla Consob, anche tenuto conto delle valutazioni singolarmente condotte da altri Stati membri, in assenza di una decisione della Commissione europea. La Consob vigila sui revisori e sugli enti di revisione contabile di un Paese terzo iscritti nell'apposita sezione del Registro dei revisori legali, secondo il sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni della Consob. I revisori contabili o gli enti di revisione contabile di Paesi terzi iscritti nell'apposita sezione del Registro dei revisori legali sono esentati dai controlli di qualità su base di reciprocità, qualora siano assoggettati nel corso dei tre anni precedenti a controlli di qualità di un altro Stato membro o di un Paese terzo ritenuto equivalente. Al fine di avvalersi dell'esenzione dai controlli di qualità, i revisori contabili o gli enti di revisione contabile di Paesi terzi, ove ricorrano i presupposti, comunicano alla Consob tempestivamente quando è avvenuto l'ultimo controllo di qualità e l'Autorità che lo ha svolto. Ai fini dell'iscrizione nell'apposita sezione del Registro dei revisori legali – Parte B, la Consob con apposita delibera, su base di reciprocità e a condizione che siano stati stipulati accordi di cooperazione, anche mediante scambio di informazioni, documenti e carte di lavoro, con il sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni del Paese terzo in cui ha sede il revisore o l'ente di revisione contabile, può stabilire deroghe in ordine ai requisiti previsti per l'iscrizione. La Consob può stabilire altresì deroghe in ordine al sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni. Infine, la Consob comunica al Ministero dell'economia e delle finanze la sussistenza delle condizioni previste per l'iscrizione nella Parte B del registro, anche con riferimento ai revisori e agli enti di revisione contabile di un Paese terzo già iscritti nella Parte A, ai fini dell'aggiornamento dell'apposita sezione del Registro. Fonte: Regolamento Consob 6 dicembre 2020 n. 22538
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.