In sede di risposta a interpello, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in ordine all'ambito applicativo del regime di non imponibilità IVA previsto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'amministrazione della difesa qualora questa agisca per conto della NATO (c.d. profilo soggettivo), prevista dall'art. 72, c. 1, lettera b), DPR 633/72. Sotto il profilo oggettivo, secondo quanto già chiarito dalla Ris. AE 4 ottobre 2007 n. 280/E, il regime in commento spetta “quando le stesse operazioni sono necessarie all'espletamento delle funzioni istituzionali dei suddetti enti''. Non è rilevante, invece, la posizione del soggetto che effettua la cessione dei beni o la prestazione dei servizi, il quale può anche essere un organismo che non opera all'interno della struttura organizzativa della NATO.
Il caso di specie ha ad oggetto le prestazioni rese da una società, in qualità di capogruppo mandataria di un'Associazione temporanea di imprese (ATI), nei confronti dell'Esercito italiano per l'approvvigionamento dei servizi di manutenzione dei veicoli in dotazione all'Esercito, nonché le prestazioni rese dalle altre società partecipanti all'ATI nei confronti della capogruppo.
Seguendo la prassi consolidata, il parere delle Entrate riconosce l'applicabilità del regime in commento alle prestazioni rese dalla capogruppo nei confronti dell'Esercito Italiano se quest'ultimo agisce per conto della NATO, beneficiaria finale delle stesse. Se invece l'Esercito non agisce in tale veste, per il Fisco, dette operazioni sono soggette al regime ordinario IVA
Quanto alle operazioni effettuate dalle altre due società partecipanti all'ATI, per l'applicazione della non imponibilità, occorre avere riguardo al rapporto tra le medesime e la capogruppo:
se è regolato da un mandato senza rappresentanza per effetto del quale le società svolgono la propria attività in sub-appalto, le relative cessioni di beni e prestazioni di servizi non godono del regime di non imponibilità perché non effettuate direttamente nei confronti della NATO. Eventualmente, ricorrendo tutti i presupposti di legge, la capogruppo potrà esercitare il diritto ad acquistare detti beni e servizi senza applicazione dell'imposta tramite l'utilizzo del plafond, ove esistente (cfr. Ris. AE 15 maggio 2002 n. 145/E);
se è regolato da un mandato con rappresentanza, dette operazioni sono fatturate in regime di non imponibilità dalla capogruppo, in nome e per conto delle società partecipanti all'ATI. La Società poi provvederà a fatturare agli aderenti all'ATI la sua provvigione, ove spettante. Se il suo mandato è gratuito, la capogruppo si limita a ripartire le somme incassate dall'Esercito ex art. 2, c.3, lett. a) DPR 633/72 (movimentazione monetaria), cioè fuori campo IVA.
Fonte: Risp. AE 16 dicembre 2022 n. 591