lunedì 19/12/2022 • 06:00
Il DDL di Bilancio 2023 prevede la conciliazione agevolata speciale e la regolarizzazione degli omessi pagamenti rateali relativi a istituti deflattivi del contenzioso.
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Il Capo III del Titolo III del Disegno di Legge di Bilancio 2023 – in relazione al quale in data 14 dicembre 2022 la Commissione UE ha espresso un parere complessivamente positivo – contiene anche le seguenti norme che dovrebbero a breve rientrare nella nuova tregua fiscale:
La conciliazione agevolata speciale delle controversie tributarie pendenti
Dopo avere istituito con il precedente art. 42 una nuova definizione agevolata delle liti tributarie pendenti, l'art. 43 del Ddl di Bilancio 2023 ha previsto, altresì, una conciliazione speciale agevolata.
Trattasi di una norma che, ricalcando l'art. 48 D.Lgs. 546/92 disciplinante la conciliazione giudiziale ordinaria, dovrebbe introdurre un ulteriore strumento deflattivo speciale utilizzabile dai contribuenti per porre fine alle querelle già incardinate dinnanzi alle Corti di Giustizia Tributaria, di primo e/o di secondo grado, raggiungendo un accordo conciliativo con l'A.F.
In alternativa alla “definizione liti” ex art. 42, la nuova conciliazione dovrebbe essere opzionabile in tutti quei casi in cui risulti possibile raggiungere un accordo tra le parti che, oltre a specifici vantaggi sanzionatori previsti a favore del contribuente, comporterebbe una congrua quantificazione della pretesa impositiva ab origine avanzata con l'atto impugnato ed una concordata riduzione anche delle imposte ed interessi dovuti. Con la conciliazione, pertanto, si potrà attuare in sede giudiziale una procedura simile a quella che di regola si instaura in sede amministrativa con il procedimento di accertamento con adesione ex D.Lgs. 218/97 (a cui il Ddl Bilancio 2023 dedica l'apposito art. 41).
Sulla base di quanto descritto nella Relazione tecnica, il nuovo istituto è stato ideato con lo specifico auspicio di incrementare l'utilizzo della conciliazione c.d. fuori udienza attraverso la previsione di un regime sanzionatorio più favorevole rispetto a quello previsto dal richiamato art. 48 D.Lgs. 546/92, in modo tale da ottenere un maggiore gettito erariale (stimato in 7,6 milioni di euro) ed un contemporaneo effetto deflattivo che possa alleggerire l'impegno delle nuove Corti di giustizia tributaria.
In particolare, potranno essere definite mediante accordo conciliativo agevolato le controversie:
Di contro, non potranno mai essere definite mediante il nuovo istituto le controversie riguardanti le risorse proprie dell'UE, l'IVA all'importazione e somme dovute a titolo di recupero di aiuti di stato.
Il generico richiamo normativo ai c.d. atti impositivi potrebbe generare le incertezze interpretative già manifestatesi nel corso della precedente definizione delle liti pendenti ex art. 6 D.L 119/2018. Potranno, infatti, accedere senza alcun dubbio alla conciliazione agevolata de qua le controversie aventi ad oggetto atti di natura tipicamente impositiva – quali avvisi di accertamento e atti di contestazione; alcune incertezze potrebbero, invece, sorgere a fronte di atti di natura liquidatoria – quali gli avvisi di liquidazione, alcune tipologie di cartelle di pagamento e di atti di recupero crediti.
Oltre all'imposta ed agli interessi correlati alla pretesa impositiva definita con l'accordo conciliativo, l'istituenda conciliazione agevolata permetterà al contribuente di pagare le dovute sanzioni con una riduzione pari ad 1/18 del minimo edittale. Tale favorevole regime sanzionatorio, quindi, sostituirà temporaneamente quello ordinariamente previsto dall'art. 48-ter D.Lgs. 546/92 che prevede l'applicazione delle sanzioni in misura del 40% del minimo previsto dalla legge in caso di conciliazione raggiunta in primo grado o in misura del 50% del minimo edittale per il secondo grado.
Da un punto di vista procedurale, sarà necessario che:
La procedura si perfezionerà alla data della sottoscrizione dell'accordo dalla quale decorre il termine di 20 giorni entro cui dovrà essere effettuato il versamento del quantum dovuto o della prima rata, in caso di pagamento rateale.
L'importo complessivamente dovuto a titolo di imposte, interessi e sanzioni ridotte potrà essere versato in un arco temporale di cinque anni mediante pagamento di 20 rate trimestrali di pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Non sarà all'uopo consentito il versamento a mezzo di compensazione ex art. 17 D.Lgs. 241/97.
In merito alle conseguenze di un eventuale mancato rispetto del pagamento degli importi dovuti o delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il legislatore ha previsto che il contribuente perderà i descritti benefici sanzionatori e l'A.F. iscriverà a ruolo le residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni alle quali verrà aggiunta una specifica sanzione prevista in misura pari al 45% (sanzione “aggravata” ex art. 13 D.Lgs.471/97) dell'importo ancora dovuto a titolo di imposta.
Anche in caso di omesso pagamento, dunque, il perfezionato accordo conserverà autonoma rilevanza in merito a quanto ivi previsto in merito alla sostanziale pretesa impositiva; il contribuente, tuttavia, perderà i correlati benefici sanzionatori previsti dalla normativa speciale (riduzione a 1/18) e verrà raggiunto, altresì, dalla menzionata specifica sanzione per l'omesso pagamento del dovuto entro i termini di legge.
La regolarizzazione degli omessi pagamenti rateali
Con l'art. 45 il Ddl Bilancio 2023 istituisce, altresì, una remissione in termini per regolarizzare gli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di accertamenti con adesione, acquiescenza, mediazione e conciliazione già perfezionatisi in passato in relazione ai tributi amministrati dell'Agenzia delle Entrate.
Potranno essere sanate le rate scadute alla data di entrata in vigore della nuova norma per le quali, tuttavia, non siano ancora stati notificati atti intimazione o cartelle di pagamento.
La regolarizzazione in esame si perfezionerà con il pagamento dell'intero importo dovuto entro il 31 marzo 2023 oppure tramite il versamento di un massimo di 20 rate trimestrali.
Come ben evidenziato nella Relazione illustrativa della norma, meritevole di attenzione è la previsione secondo cui i contribuenti potranno rimediare ai predetti omessi versamenti con il pagamento della sola imposta prevista nelle rate scadute e non versate, con stralcio integrale di sanzioni ed interessi.
Alla base della predetta previsione normativa di assoluto vantaggio sembrerebbe esserci una precisa ratio legis che spera di recuperare gettito erariale anche nei confronti di una platea di contribuenti caratterizzati da una bassa propensione all'adempimento spontaneo.
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