venerdì 16/12/2022 • 14:24
Il MEF, con Decreto datato 13 dicembre 2022, comunica che a decorrere dal 1° gennaio 2023 la misura del saggio degli interessi legali è pari al 5% annuo.
redazione Memento
Dal 1° gennaio 2023 la misura del saggio degli interessi legali è fissata al 5% annuo. Questa la decisione comunicata dal MEF, con Decreto 13 dicembre 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2022 n. 292. Molteplici sono le ricadute sul piano fiscale e contributivo, tra cui un considerevole aumento delle somme da pagare in caso di ravvedimento operoso. Saggio degli interessi legali: come viene determinato? Il saggio degli interessi legali è determinato con Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce (art. 1284 c.c.). La misura può essere modificata annualmente, sulla base: del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi; del tasso di inflazione registrato nell'anno. Se entro il 15 dicembre non è fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto. L’inflazione causa un tasso record per il 2023 Proprio a causa dell’inflazione registrata in questi mesi, la misura del saggio degli interessi legali passa dall’1,25% del 2022 al 5% a partire dal 1° gennaio 2023. Attenzione al ravvedimento operoso È possibile correggere le irregolarità in materia di ritenute IRPEF sia con riguardo alla mancata trattenuta sia al mancato versamento. In tal caso, le sanzioni sono dovute in misura ridotta, con un abbattimento che varia in base alla tempestività della regolarizzazione. Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento, insieme alla sanzione, degli interessi legali determinati in base ai giorni di ritardo. Per l’annualità 2022 il tasso degli interessi legali è pari all'1,25% annuo. Dal 1° gennaio 2023, invece, lo stesso sarà pari al 5% annuo. L’importo della sanzione è esposto nel modello F24 con il codice 8906, mentre gli interessi si sommano al tributo sotto lo stesso codice. Il ravvedimento non è ammesso quando al contribuente sia stato notificato un avviso di liquidazione o un avviso di accertamento. Fonte: DM 13 dicembre 2022
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