venerdì 16/12/2022 • 09:42
Il trasferimento degli importi dovuti a titolo di ripartizione dei ricavi da rete nazionale, fatturati e riscossi presso i punti di consegna delle reti regionali, è imponibile ai fini IVA in ragione dell'esistenza di un nesso diretto tra il servizio prestato e il corrispettivo conseguito.
redazione Memento
Con la risposta del 15 dicembre 2022 n. 590, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di trattamento IVA degli accrediti/addebiti relativi ai corrispettivi spettanti per l'utilizzo delle tratte di gasdotti della rete nazionale (art. 3 DPR 633/72). Nel dettaglio, l'istante (Alfa) chiede di conoscere il trattamento IVA da applicare alle somme che, per il trasporto su rete nazionale, trasferisce a Beta, in qualità di Interconnesso Nazionale. In particolare, in un parere rilasciato a Beta, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) osserva che nel precedente assetto i corrispettivi di trasporto venivano riscossi: per la parte relativa al trasporto reso sulla rete nazionale dall'impresa di maggior trasporto (Alfa), che poi procedeva a ripartire il gettito alle altre imprese titolari di porzioni della rete stessa (Interconnessi nazionali); per la parte relativa al trasporto reso sulla rete regionale dai titolari della stessa, presso i punti di uscita della corrispondente rete regionale (Interconnessi regionali). Invece, l'attuale regolazione prevede un unico corrispettivo che copre i costi per il servizio reso sia sulla rete regionale sia sulla rete nazionale di trasporto e che viene fatturato e riscosso, integralmente, da parte di ciascuna impresa di trasporto per i punti di prelievo della propria Rete Regionale. ARERA evidenzia che, fermo restando il coinvolgimento di Alfa quale impresa di maggior trasporto, tali meccanismi seguono regole diverse a seconda che la perequazione, e il conseguente riparto dei ricavi, interessi i corrispettivi di rete regionale o di rete nazionale. Il meccanismo di perequazione in questo caso è finalizzato a garantire a ciascuna impresa di trasporto un gettito commisurato all'ammontare dei propri ricavi riconosciuti ed è gestito direttamente dalla Cassa che provvede alla quantificazione e liquidazione, per ciascuna impresa di trasporto dei saldi derivanti dall'applicazione dei meccanismi di perequazione. In tale contesto, le somme intermediate da Alfa, in qualità di impresa di maggior trasporto, risultano: erogate e riscosse nell'ambito di un sistema di natura perequativa gestito dalla Cassa; nell'ambito del quale la Società assume un ruolo passante; in assenza di un rapporto di natura sinallagmatico con gli interconnessi. A diverse conclusioni si deve, invece, giungere con riguardo al sistema di perequazione dei ricavi da rete nazionale che è invece finalizzato a trasferire la quota-parte dei ricavi di pertinenza della rete nazionale dalle imprese di trasporto che riscuotono il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo CPu alle imprese che svolgono l'attività di trasporto su rete nazionale di gasdotti, attraverso appositi accordi che hanno lo scopo di assicurare all'Interconnesso Nazionale l'effettiva quota di ricavi a contropartita del servizio di trasporto erogato sulla propria porzione di rete nazionale. In tale contesto, il trasferimento degli importi dovuti a titolo di ripartizione dei ricavi da rete nazionale, fatturati e riscossi presso i punti di consegna delle reti regionali, trasferiti mensilmente all'impresa di maggior trasporto (Alfa) e successivamente ripartiti tra i titolari di porzione della rete nazionale, è imponibile ai fini IVA, in ragione dell'esistenza di un nesso diretto tra il servizio prestato e il corrispettivo conseguito. Fonte: Risp. AE 15 dicembre 2022 n. 590
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