venerdì 16/12/2022 • 07:20
L'Inps interviene con la circolare n.132 sull'assegno unico e universale per i figli a carico, disciplinato dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, offrendo indicazioni sulle semplificazioni attuate per il riconoscimento d'ufficio senza necessità di presentare una nuova domanda.
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A decorrere dal 1° marzo 2022, il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, ha istituito l'Assegno unico e universale per i figli a carico. L'INPS è stato incaricato, per l'anno 2023, di porre “in essere tutte le iniziative di semplificazione e di informazione all'utenza utilizzando le banche dati presenti negli archivi dell'Istituto, anche al fine di introdurre gradualmente gli strumenti necessari ad un'eventuale erogazione d'ufficio dell'assegno”. La circolare n. 132, pubblicata il 15 dicembre 2022, ripercorre le indicazioni rispetto all'Assegno unico e universale (AUU) che è stato oggetto di una fitta attività di indicazioni operative, tra le quali è bene ricordare quelle previste dalla circolare n. 23 del 9 febbraio 2022.
Informazione principale trasmessa dall'istituto è che a decorrere dal 1° marzo 2023, per coloro che, nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023, abbiano presentato una domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico, e la stessa non sia stata respinta, revocata o decaduta od oggetto di rinuncia da parte del richiedente, l'INPS continuerà a erogare d'ufficio la misura introdotta dal decreto legislativo n. 230/2021. Non risulta quindi necessario, per tutti i soggetti che già percepiscono l'assegno unico ripresentare la domanda. Le modifiche atte a semplificare si inseriscono in uno specifico progetto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Nel caso in cui le domande di AUU siano in stato di “In istruttoria”, “In evidenza alla sede”, “In evidenza al cittadino”, “Sospesa”, l'erogazione potrà inizierà al termine degli specifici controlli previsti per le domande che si trovano in tali stati, qualora le verifiche si completino con esito positivo.
Per il riconoscimento d'ufficio l'Istituto farà riferimento ai dati presenti nelle domande di Assegno unico e universale già acquisite ma anche agli altri dati rilevati dall'ISEE o da altri archivi a disposizione dell'INPS.
Variazione dati
Le variazioni che l'istituto ricapitola sono:
la nascita di figli;
la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
le modifiche attinenti all'eventuale separazione/coniugio dei genitori;
i criteri di ripartizione dell'Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell'accordo tra i genitori;
variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021;
variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall'eventuale altro genitore
In queste casistiche il percettore dovrà intervenire sulla domanda di Assegno unico e universale inizialmente presentata e, in specifici casi, presentare una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata.
Tali eventuali variazioni saranno oggetto di verifica automatica da parte dell'INPS, in fase di istruttoria della domanda stessa.
Presentazione nuove domande
La circolare riepiloga anche il comportamento da tenere per i soggetti che non hanno presentato domanda e beneficiato dell'Assegno Unico prima del 23 febbraio 2023. In questa situazione si trovano anche i soggetti che hanno presentato la domanda ma che hanno avuto come responso: “Respinta”, “Decaduta”, “Rinunciata” o “Revocata”.
Per questi soggetti al fine del riconoscimento del beneficio per l'annualità che decorre dal 1° marzo 2023, sarà necessario procedere alla presentazione di una nuova domanda di Assegno unico e universale.
Vengono riepilogate dall'istituto le, già note, modalità per l'inoltro della richiesta:
portale web dell'Istituto, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it., se si è in possesso di SPID di Livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Come già accaduto nel 2020, la decorrenza della prestazione sarà marzo del medesimo anno per le domande presentate entro il 30 giugno dell'anno di riferimento. Nel caso invece di presentazione della domanda oltre il 1° luglio dell'anno di riferimento, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa.
Modalità e termini modelli ISEE
Per tutti i soggetti, che si trovano nel 2023 in possesso dei requisiti normativamente previsti, sussiste sempre l'onere di procedere alla presentazione della nuova DSU per l'anno 2023, per ottenere a partire dal mese di marzo gli importi più elevati dell'Assegno unico e universale sulla base dell'attestazione ISEE 2023.
Con l'ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2022 si potrà continuare a determinare gli importi dell'Assegno unico e universale relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2023.
La circolare Inps specifica che in assenza di una nuova DSU presentata per il 2023 e correttamente attestata, l'importo dell'Assegno unico e universale sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2023 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa.
Nel caso di DSU presentata entro il 30 giugno 2023, gli importi eventualmente già erogati per l'annualità 2023 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2023 con la corresponsione degli importi dovuti arretrati.
L'ISEE potrà essere presentato in modalità ordinaria o precompilata, nel caso di utilizzo della precompilata l'accesso del dichiarante è consentito anche nel caso in cui ciascun componente maggiorenne acceda al Sistema informativo dell'ISEE precompilato mediante SPID, CIE, CNS, al fine di autorizzare la precompilazione dei dati, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del medesimo decreto, introdotto dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 12 maggio 2022, recante “Introduzione di meccanismi di semplificazione in materia di ISEE precompilato” (messaggio n. 3041 del 2 agosto 2022).
FONTE: Circ. INPS 132
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