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lunedì 19/12/2022 • 06:00

Fisco DDL Bilancio 2023

Credito d’imposta per la quotazione PMI nel 2023 fino a 500 mila euro

Il DDL bilancio 2023 dispone una nuova proroga del credito d'imposta riconosciuto per la consulenza relativa alla quotazione della PMI, estendendolo alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023. Per tale contributo, viene incrementato nuovamente a 500 mila euro l'ammontare massimo concedibile.

di Claudia Iozzo - Dottore commercialista

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  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Le piccole e medie imprese (PMI), avranno ancora più tempo per beneficiare del contributo riconosciuto sulle spese sostenute per la consulenza riguardante la quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'UE o dello Spazio economico europeo. Tale contributo, istituito dall'art. 1, c. 89-92, della L. 205/2017, si sostanzia in un credito d'imposta pari al 50 per cento dei costi sostenuti per l'ammissione alla quotazione.

In prima battuta, è opportuno ricordare che, le PMI, così come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, sono quelle imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Per tali imprese, è previsto un credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione, il quale, secondo la formulazione vigente del c. 89 della L. 205/2017, spetta per i costi sostenuti fino al 31 dicembre 2022 e per un ammontare massimo di 200 mila euro. L'importo massimo concedibile, infatti, era stato ridotto da 500 mila euro a 200 mila euro dall'art. 1, c. 46, della L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).

Con l'intervento della nuova Legge di Bilancio, il contributo in commento verrà riconosciuto anche sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 e, inoltre, potrà essere concesso per un ammontare massimo nuovamente incrementato a 500 mila euro.

Di riflesso, il DDL Bilancio 2023 andrebbe a modificare anche il c. 90 della L. 205/2017, il quale definisce i limiti di utilizzo del credito per ciascun periodo d'imposta. Nello specifico, dopo la modifica, il contributo in esame sarà utilizzabile nel limite di:

  • 20 milioni di euro per l'anno 2019;
  • 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
  • 35 milioni di euro per l'anno 2022;
  • 10 milioni di euro per l'anno 2023 (in luogo dei 5 milioni di euro attualmente previsti);
  • 10 milioni di euro per l'anno 2024.

I contribuenti interessati devono presentare domanda nel periodo che va dall'1 ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione al 31 marzo dell’anno successivo.

Attività ammissibili

Le attività ed i costi agevolabili, definiti dal Decreto attuativo 23 aprile 2018, devono riguardare le seguenti attività di consulenza:

  • attività sostenute in vista dell'inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate, quali, tra gli altri, l'implementazione e l'adeguamento del sistema di controllo di gestione, l'assistenza dell'impresa nella redazione del piano industriale, il supporto all'impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;
  • attività fornite durante la fase d'ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l'idoneità della società all'ammissione medesima ed alla successiva permanenza sul mercato;
  • attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;
  • attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report, ivi incluse quelle relative allo svolgimento della due diligence finanziaria;
  • attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento d'ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche, di cui all'art. 3, c.1, nn. 34 e 35, del Reg. (UE) 596/2014;
  • attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell'offerta, la disamina del prospetto informativo o documento d‘ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell'impresa;
  • attività di comunicazione necessarie ad offrire la massima visibilità della società, a divulgare l'investment case, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.

Le sopra elencate attività, devono essere svolte da consulenti esterni, persone fisiche e giuridiche, come servizi non continuativi o periodici ed al di fuori dei costi d'esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari (consulenza fiscale, consulenza legale o pubblicità). Di conseguenza, sono escluse le spese relative ad attività di consulenza prestate da soggetti giuridici collegati all'impresa beneficiaria.

I costi sostenuti devono essere direttamente connessi alle attività rilevanti ai fini del beneficio e, per l'effettivo sostenimento e l'ammissibilità degli stessi, è richiesta l'attestazione da parte del presidente del collegio sindacale, da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Utilizzo del credito e rilevanza fiscale

Le imprese che hanno ottenuto la quotazione e posseggono i requisiti per il riconoscimento del credito d'imposta, potranno utilizzarlo esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 241/1997, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione e dev'essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito, nonché nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Al credito d'imposta, non è applicabile il limite annuale di utilizzazione di 250 mila euro, previsto dall'art. 1, c. 53, della L. 244/2007, nonché il limite massimo per la compensazione previsto dall'art. 34 della L. 388/2000 (2 milioni di euro).

L'agevolazione, inoltre:

  • non concorre alla formazione della base imponibile IRPEF, IRES e IRAP;
  • non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'art. 61 del D.P.R. 917/1986 (TUIR);
  • non rileva rispetto ai criteri d'inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all'art. 109, c. 5, del TUIR.

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di

Diego De Gaetano

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