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venerdì 16/12/2022 • 03:00

Fisco Agenzia delle Entrate

No all'IVA per le somme corrisposte a titolo solo risarcitorio

Secondo il Fisco, in materia di IVA, è necessario il riscontro di prestazioni caratterizzate dal cosiddetto nesso di reciprocità o sinallagma (Risp. AE 15 dicembre 2022 n. 588).

a cura di

redazione Memento

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Ai  fini  dell'assoggettamento  ad  IVA,  è  necessario  il  riscontro  di  prestazioni  caratterizzate dal cosiddetto nesso di reciprocità o sinallagma: così si è espressa l'Agenzia delle Entrate 

in merito ad un caso di accordo per determinazione del danno da ristorare e per la risoluzione del contratto

In  vari  documenti  di  prassi,  l'Amministrazione  finanziaria  ha  precisato  che  presupposto stringente per l'applicazione dell'articolo 15, comma 1, n. 1) DPR 633/72 è ''l'esistenza  di un risarcimento in senso proprio, dovuto a ritardi o inadempimento di obblighi contrattuali''. Inoltre, ''le somme corrisposte a  titolo di penale per violazione di obblighi contrattuali non costituiscono il corrispettivo  di una prestazione di servizio o di una cessione di un bene, ma assolvono una funzione punitivo ­risarcitoria. Conseguentemente dette somme sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per mancanza del presupposto oggettivo''. Inoltre,  con  riferimento  al  caso  della  risoluzione  del  contratto  per  mancata  esecuzione,  l'Amministrazione  finanziaria  ha  avuto  modo  di  chiarire  che  ''ai  sensi  dell'art. 1453 c.c. l'inadempimento delle obbligazioni nei contratti a prestazione corrispettiva può comportare la risoluzione del contratto ed in ogni caso il riconoscimento  del  danno''  e  che  in  tali  casi  ''debba essere riconosciuta la natura giuridica di risarcimento convenzionale del danno commisurato al valore della prestazione non eseguita. Rilevato inoltre che l'art. 15, comma 1, del d.P.R. 26.10.1972, n. 633, prevede l'esclusione dal computo della base imponibile delle somme corrisposte a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità, la Scrivente ritiene che le somme (...) corrisposte non a fronte di cessioni di beni o prestazioni di servizi devono ritenersi escluse dal campo di applicazione dell'IVA''.

FONTE: Risp. AE 15 dicembre 2022 n. 588.

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