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sabato 17/12/2022 • 06:00

Fisco DDL Bilancio 2023

Definito il recupero degli aiuti di stato eccedenti i massimali

Il DDl Bilancio 2023 interviene sull’utilizzo in eccesso delle agevolazioni degli operatori rispetto ai limiti previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato COVID-19.

di Marco Nessi - Dottore Commercialista

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  • Tempo di lettura 7 min.
  • Ascolta la news 5:03

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A causa dell'utilizzo in eccesso delle agevolazioni da parte di molti operatori rispetto ai limiti previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato nell'emergenza del COVID-19 (si tratta, essenzialmente, delle misure agevolative per il settore turistico concesse, entro e non oltre il 30 giugno 2022, a favore imprese che, al 31 dicembre 2019, non si trovavano già in difficoltà), l'articolo 103 della Legge di bilancio (in corso di approvazione) ha la finalità di:

  • (da un lato) favorire il controllo degli operatori economici che hanno ricevuto queste agevolazioni (con particolare riferimento alla verifica del rispetto dei limiti della citata Sezione 3.1);
  • (dall'altro) semplificare la restituzione degli aiuti eventualmente ricevuti in eccesso (agevolandone altresì il recupero da parte dello Stato).

Si ricorda che la disposizione in commento:

  • dovrà essere completata, in merito alle relative modalità attuative, da un decreto del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (comma 6)
  • entrerà in vigore a partire dal giorno stesso di pubblicazione della Legge di bilancio nella Gazzetta Ufficiale (comma 8).

Gli aiuti interessati

Sono interessate dalla disposizione in esame le seguenti misure agevolative introdotte durante il periodo pandemico a sostegno delle imprese del settore turistico ed erogate sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento ovvero in altre forme (ad esempio: anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni).

Fondo Fonte

Fondo destinato a sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, nonché le imprese turistico-ricettive, le agenzie di animazione per feste e villaggi turistici, le guide e gli accompagnatori turistici e le imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00, danneggiate a seguito delle misure di contenimento del COVID-19

Articolo 182, comma 1, D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020)

Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, destinato, oltre che al sostegno dei musei, degli altri istituti e luoghi della cultura non statali, delle librerie e dell'intera filiera dell'editoria, anche al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre

Articolo 183, comma 2, D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020)

Credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico alberghiere (sono state ammesse a fruire del credito di imposta anche le strutture che svolgono attività agrituristica e le strutture termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all'aria aperta)

Articolo 79, del D.L. n. 104/2020 (L. n. 126/2020)

Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali

Articolo 6-bis, comma 3, D.L. n. 137/2020

Fondo per la valorizzazione delle grotte (a ristoro delle perdite subite nel 2020 dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte)

Articolo 6-bis, comma 11, D.L. n. 137/2020

Secondo il comma 2 della disposizione in commento, i sopra citati aiuti, fruiti alle condizioni e nei  limiti del Quadro (Sezione 3.1) possono essere cumulati da ciascun operatore economico con altri aiuti “de minimis” autorizzati (ai sensi della medesima Sezione 3.1).  A quest'ultimo riguardo può essere opportuno ricordare che gli aiuti “de minimis” possono essere concessi fino a 200 000 euro per impresa nell'arco di tre esercizi finanziari, a condizione che siano rispettati i requisiti della relativa disciplina sugli aiuti "de minimis", di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013.

Il riversamento degli aiuti eccedenti  

In caso di superamento dei massimali previsti, il soggetto beneficiario dovrà procedere volontariamente alla restituzione dell'importo dell'aiuto che eccede il massimale di riferimento:

  • maggiorato dei relativi interessi di recupero (da determinare ai sensi del Regolamento 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004. In tal senso, se non previsto diversamente o da una decisione specifica, il tasso di interesse da utilizzare è fissato anticipatamente dalla Commissione per ogni anno civile. Il tasso di interesse è calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso del mercato monetario a 1 anno. Se tali tassi non sono disponibili, si utilizza il tasso del mercato monetario a 3 mesi oppure, in mancanza di quest'ultimo, il rendimento dei titoli di Stato);
  • senza l'applicazione di sanzioni (ciò in quanto il mero superamento dei massimali previsti dalla Sezione 1 del Quadro Temporaneo non è assimilabile ad un'illegittima fruizione di un aiuto di Stato per mancanza dei requisiti previsti dall'agevolazione).

In caso contrario (mancata restituzione volontaria dell'aiuto eccedente il massimale) il corrispondente importo (aumentato dei relativi interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto) dovrà essere sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dall'impresa.

Viceversa, in assenza di nuovi aiuti (ovvero nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non dovesse sufficiente a garantire il completo recupero), l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato.

Definizione di “impresa unica”

I massimali di aiuti concedibili operano per singola “impresa”. Ai fini della verifica del rispetto dei massimali e dell'obbligo di restituzione degli aiuti eccedenti è applicabile la definizione di impresa unica contenuta nella disciplina europea sugli aiuti di stato “de minimis” nei vari settori economici (la definizione di impresa unica è dunque essenziale ai fini della verifica del rispetto dei massimali di aiuti). In tal senso il comma 7 richiama:

  • il Regolamento UE n. 1407/2013, relativo agli aiuti “de minimis”;
  • il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo;
  • il Regolamento (UE) n. 717/2014, relativo agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Al riguardo, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità devono essere considerate come un'impresa unica.

Nello specifico, i Regolamenti “de minimis”, definiscono, per “impresa unica” l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni (la ratio di questa definizione è quella di evitare che un gruppo societario possa beneficiare di più aiuti, oltre i massimali, per effetto di richieste formulate da singole imprese appartenenti al gruppo):

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

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