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giovedì 15/12/2022 • 15:52

Fisco Dall'Agenzia delle Entrate

Differenziale per l’esecuzione dell’appalto: quale regime fiscale?

Il differenziale che l’istante dovrà corrispondere a una società al fine di integrare i corrispettivi da quest'ultima percepiti per l'esecuzione delle prestazioni relative alla esecuzione dell'appalto, va assoggettato ad IVA. Inoltre, l’istante rileverà tra i ricavi solo la quota delle entrate ad essa riferibile, escludendo la quota di riequilibrio.

a cura di

redazione Memento

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Con la risposta del 15 dicembre 2022 n. 587, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di trattamento, ai fini IVA e delle imposte sui redditi, del differenziale che l'istante (Alfa) dovrà corrispondere a Delta in esecuzione di un accordo riequilibrativo. Trattamento IVA del differenziale Per la corretta qualificazione del trattamento ai fini IVA dell'importo che l'istante dovrà liquidare a Delta, occorre preliminarmente verificare se le somme da corrispondere rappresentano: il corrispettivo per una prestazione ricevuta (art. 3 c. 1 DPR 633/72); una mera movimentazione finanziaria, esclusa dal campo di applicazione IVA (art. 2 c. 3 lett. a DPR 633/72). Nel caso di specie, con l'accordo di partecipazione, Alfa e Delta, attraverso la previsione di specifiche obbligazioni, hanno regolamentato contrattualmente la partecipazione congiunta alla procedura di gara e, in caso di aggiudicazione, la gestione dell'esecuzione dei lavori di appalto. In ottemperanza agli obblighi pattuiti nell'accordo di partecipazione, a seguito dell'aggiudicazione della gara, con il successivo accordo riequilibrativo, le parti hanno quantificato un determinato differenziale che Alfa liquiderà a favore di Delta, per il riequilibrio economico delle prestazioni rese in esecuzione della gara d'appalto. Nel dettaglio, con l'accordo riequilibrativo si stabilisce che il conguaglio economico diretto a riequilibrare gli sconti operati in fase di offerta dalle singole raggruppate sarà effettuato progressivamente, a fronte di ogni somma incassata da Alfa, in qualità di capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI), a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese da mandataria e mandante in favore di Beta. In altre parole, a fronte degli impegni assunti da Delta nell'accordo di partecipazione, Alfa si è impegnata a rifonderla della differenza di sconto praticato con la liquidazione di un importo. Secondo l'Agenzia delle Entrate, il differenziale da liquidare in favore di Delta, al fine di integrare i corrispettivi da quest'ultima percepiti per l'esecuzione delle prestazioni relative alla esecuzione dell'appalto, va assoggettato ad IVA (art. 3 c. 1 DPR 633/72 e art. 13 c. 1 DPR 633/72). Pertanto, tali somme assumono natura di integrazione del corrispettivo stabilito per l'esecuzione dell'appalto e, come tali, risultano rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, con applicazione dell'aliquota già prevista per l'originario contratto di appalto. Trattamento delle imposte sui redditi In applicazione dei principi contabili internazionali, l'istante rileverà tra i ricavi solo la quota delle entrate ad essa riferibile, escludendo la quota di riequilibrio. In virtù della rilevazione contabile evidenziata, i ricavi che concorreranno alla formazione della base imponibile, ai fini IRES ed IRAP, risulteranno già decurtati del componente negativo di reddito relativo alla corresponsione della quota di riequilibrio economico spettante a Delta. In definitiva, il componente negativo concorrerà alla determinazione della base imponibile IRES e IRAP di Alfa attraverso la contrazione dei ricavi in misura pari al corrispondente importo che costituirà componente positivo assoggettato a tassazione in capo a Delta. Fonte: Risp. AE 15 dicembre 2022 n. 587

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