giovedì 15/12/2022 • 11:10
L’INPS, con Messaggio del 14 dicembre 2022 n. 4498, fornisce alcune precisazioni relative all’obbligo di autocertificazione di attività lavorativa all’estero del personale del settore aereo, ai fini dell’accesso al relativo Fondo di solidarietà.
redazione Memento
Semplificate e velocizzate le procedure di accesso al Fondo di solidarietà del trasporto aereo: l'INPS comunica infatti che, a decorrere dall'anno 2022, i soli lavoratori appartenenti al personale di terra non sono più tenuti a trasmettere all'Istituto il modello “SR85”. Il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo Il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale è stato istituito con il DI 7 aprile 2016 n. 95269 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016). Con questo intervento normativo la disciplina del previgente Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo è stata adeguata, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alle disposizioni del D.Lgs. 148/2015. Le prestazioni erogate e i destinatari l Fondo attualmente eroga le prestazioni integrative della misura dell'indennità di mobilità ordinaria (ormai abrogata dal 1° gennaio 2017), dell'indennità NASPI e del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni. Beneficiari del Fondo sono i lavoratori delle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale; quindi, sia personale di volo che di terra. Durata delle prestazioni La durata massima della CIGS può variare di 12 ai 36 mesi, a seconda della causale invocata, salvo eventuali proroghe. La durata della mobilità ordinaria, abrogata dal 1° gennaio 2017, era variabile (da 1 a 3 anni), a seconda dell'età del lavoratore e dell'ubicazione dell'azienda, mentre quella della NASPI può arrivare a un massimo di 24 mesi, a seconda delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro. Modalità di accesso al Fondo: ecco la semplificazione dell'INPS Generalmente, i lavoratori interessati, per accedere al Fondo, erano tenuti a presentare (entro il 31 dicembre di ogni anno) una dichiarazione (con il modello “SR85”) per autocertificare di non avere svolto attività lavorativa remunerata all'estero oppure di avere svolto la predetta attività, indicandone i periodi, nonché per dichiarare il conseguimento, il ripristino o il rinnovo delle licenze e relative abilitazioni del personale pilota. In caso di mancata presentazione della dichiarazione, l'INPS provvede alla sospensione della prestazione di sostegno erogata. Tuttavia, per rendere più agevoli gli adempimenti connessi alla liquidazione delle prestazioni integrative a carico del Fondo e ridurre i tempi di definizione dei pagamenti delle medesime, a decorrere dall'anno 2022, i soli lavoratori appartenenti al personale di terra non sono più tenuti a trasmettere all'INPS il modello “SR85”. L'obbligo di trasmissione del modello rimane in vigore per il solo personale navigante. N.B. Permane in capo a tutti i lavoratori, sia personale navigante sia personale di terra, l'obbligo di comunicare, a pena di decadenza dal diritto alla prestazione, l'eventuale rioccupazione all'estero, tramite il modello “SR83”. Fonte: Mess. INPS 14 dicembre 2022 n. 4498
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