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giovedì 15/12/2022 • 02:30

Fisco ONLUS

Bonus energia, esclusione per le attività istituzionali

Con riferimento alle attività svolte dalle ONLUS, ai fini delle imposte sui redditi,  il legislatore ha operato una netta distinzione tra ''attività istituzionali'' e "attività connesse" (Risp. AE 14 dicembre 2022 n. 586).

a cura di

redazione Memento

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In tema di crediti  di imposta  per    acquisto  di  energia  elettrica  e  gas  a  favore  di  imprese  non  gasivore  e  non  energivore , l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la ONLUS istante potrà fruire dei crediti  relativamente ai costi per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas sostenuti con riferimento  alle  sole  ''attività  connesse''  aventi  natura  commerciale,  a  condizione  che  sussistano tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina.

Ha ricordato il Fisco che per  i  soggetti  diversi  dagli  ''enti  commerciali'',  la  possibilità  di  applicare le misure di favore è subordinata, tra l'altro, alla circostanza che esercitino anche un'attività commerciale. Con riferimento alle ONLUS, l'articolo 10, del decreto legislativo n. 460 del 1997:

-­ elenca i settori di attività nei quali possono operare;

- stabilisce che le ONLUS devono perseguire esclusivamente  finalità di  solidarietà sociale;

- considera «direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura  e  dell'arte  e  tutela  dei  diritti  civili svolte in assenza delle condizioni previste dalla norma.

Con riferimento alle attività svolte dalle ONLUS, ai fini delle imposte sui redditi,  il legislatore ha operato una netta distinzione tra ''attività istituzionali'' indicate al comma  1,  lett.  a),  articolo  10  del  decreto  legislativo  n.  460  del  1997, intese  all'esclusivo  perseguimento di finalità di solidarietà sociale, e ''attività connesse''.

Le  attività  istituzionali  sono,  infatti,  del  tutto  escluse  dall'area  della  commercialità; conseguentemente tali attività sono completamente irrilevanti ai fini delle  imposte sui redditi. A differenza delle ''attività istituzionali'', le  ''attività  connesse'' mantengono la  natura di attività commerciali, ma non concorrono, per espressa previsione contenuta  nel comma 2 dell'articolo 150 del TUIR, alla formazione del reddito imponibile.

FONTE: Risp. AE 14 dicembre 2022 n. 586

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