giovedì 15/12/2022 • 02:30
Con riferimento alle attività svolte dalle ONLUS, ai fini delle imposte sui redditi, il legislatore ha operato una netta distinzione tra ''attività istituzionali'' e "attività connesse" (Risp. AE 14 dicembre 2022 n. 586).
redazione Memento
In tema di crediti di imposta per acquisto di energia elettrica e gas a favore di imprese non gasivore e non energivore , l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la ONLUS istante potrà fruire dei crediti relativamente ai costi per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas sostenuti con riferimento alle sole ''attività connesse'' aventi natura commerciale, a condizione che sussistano tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina. Ha ricordato il Fisco che per i soggetti diversi dagli ''enti commerciali'', la possibilità di applicare le misure di favore è subordinata, tra l'altro, alla circostanza che esercitino anche un'attività commerciale. Con riferimento alle ONLUS, l'articolo 10, del decreto legislativo n. 460 del 1997: - elenca i settori di attività nei quali possono operare; - stabilisce che le ONLUS devono perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale; - considera «direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili svolte in assenza delle condizioni previste dalla norma. Con riferimento alle attività svolte dalle ONLUS, ai fini delle imposte sui redditi, il legislatore ha operato una netta distinzione tra ''attività istituzionali'' indicate al comma 1, lett. a), articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, intese all'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, e ''attività connesse''. Le attività istituzionali sono, infatti, del tutto escluse dall'area della commercialità; conseguentemente tali attività sono completamente irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi. A differenza delle ''attività istituzionali'', le ''attività connesse'' mantengono la natura di attività commerciali, ma non concorrono, per espressa previsione contenuta nel comma 2 dell'articolo 150 del TUIR, alla formazione del reddito imponibile. FONTE: Risp. AE 14 dicembre 2022 n. 586
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