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sabato 17/12/2022 • 06:00

Fisco DDL Bilancio 2023

Introdotto in Italia l’Investment manager exemption

Il DDL di bilancio 2023 propone l’introduzione in Italia di una esenzione dalla definizione di “stabile organizzazione personale” (la c.d. “deemed agent permanent establishment” o “DAPE”) per gli investment manager dei veicoli di investimento non residenti.

di Maria Eugenia Palombo - Associate Partner, KPMG

+ -
  • Tempo di lettura 4 min.
  • Ascolta la news 5:03

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L'art. 49 (nel testo “bollinato”) del disegno di legge di bilancio 2023 introduce nel sistema fiscale italiano – attraverso la modifica dell'art. 162 TUIR – l'esclusione dalla definizione di stabile organizzazione personale contenuta dal c. 6 dello stesso articolo per i soggetti che esercitano l'attività di “investment manager” nei confronti dei veicoli di investimento non residenti, al ricorrere di determinate condizioni.

La definizione di Investment Manager

L'applicazione della norma di esenzione, che sarà contenuta nel c. 7-ter dell'art. 162, è riservata ai soggetti che, in nome e/o per conto di un veicolo di investimento non residente (o delle sue controllate dirette o indirette) ed anche con poteri discrezionali, acquistano, vendono e/o negoziano, strumenti finanziari (comprese le partecipazioni al capitale e al patrimonio) anche derivati, e crediti o - in ogni caso – contribuiscono, anche tramite attività preliminari, alla realizzazione di tali operazioni. 

Le condizioni per l'esenzione

Il futuro c. 7-quater dell'art. 162 detta le condizioni per il riconoscimento dell'esenzione:

  • il veicolo di investimento e le sue controllate dirette o indirette devono essere residenti o localizzati in uno stato che garantisca un adeguato scambio di informazioni con l'Italia;
  • il veicolo di investimento deve qualificarsi come indipendente (il concetto di indipendenza dovrà essere definito da un apposito Decreto Ministeriale);
  • l'investment manager non deve ricoprire cariche negli organi amministrativi del veicolo di investimento non residente, né nelle sue controllate, e non deve detenere partecipazioni al risultato economico del veicolo di investimento superiori al 25%;
  • la remunerazione ricevuta dall'investment manager per la propria attività deve essere determinata in conformità al principio di libera concorrenza e debitamente documentata.

Al ricorrere di tali condizioni, quindi, l'investment manager non è considerato un agente dipendente del veicolo di investimento non residente e, pertanto, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento in Italia di una stabile organizzazione di quest'ultimo. Né, d'altra parte, la sede dell'investment manager che svolge la propria attività a favore del veicolo di investimento non residente si considera una sede fissa di affari in Italia di quest'ultima, ai fini del riconoscimento della c.d. “stabile organizzazione materiale” (futuro c. 9-bis).

La documentazione

La documentazione attraverso la quale si dimostrerà l'esistenza di condizioni di libera concorrenza per la remunerazione dell'investment manager dovrà seguire i criteri degli oneri documentali per i prezzi di trasferimento, stabiliti dall'art. 1 c. 6 D.Lgs. 471/97. Le linee guida per la determinazione di tale remunerazione saranno stabilite con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, in conformità alla normativa sui prezzi di trasferimento.

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