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giovedì 15/12/2022 • 06:00

Fisco Dal Consiglio UE

Semaforo verde per la proroga Iva (limitata) alle autovetture strumentali

Come prevedibile, con decisione n. 2411 del 6 dicembre 2022, è arrivata la proroga della limitazione al 40% dell'Iva detraibile per le autovetture utilizzate nell'ambito dell'attività aziendale o professionale, in una parola “strumentali”. In particolare, il Consiglio europeo ha autorizzato l'Italia ad applicare fino al 31 dicembre 2025 le misure di deroga.

di Vincenzo Cristiano - Avvocato, Studio AC

di Angelo Carlo Colombo - Commercialista e managing partner, Studio AC

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Con decisione n. 2411 del 6 dicembre 2022, il Consiglio UE ha modificato la decisione n. 2007/441/CE che autorizza l'Italia ad applicare misure di deroga in materia di detrazione IVA.

Nello specifico, la decisione di esecuzione ha autorizzato il nostro Paese a limitare al 40% il diritto a detrazione dell'IVA sull'acquisto di taluni veicoli stradali a motore qualora il veicolo non sia utilizzato esclusivamente a fini professionali.

Ricordiamo che la decisione di esecuzione n. 2007/441/CE scadeva il 31 dicembre 2022 e, ora, si è “sbloccata” l'autorizzazione a continuare ad applicare le misure speciali fino al 31 dicembre 2025.

Come noto, l'Italia aveva chiesto una ulteriore proroga triennale delle misure di deroga, applicabili anche ai veicoli concessi in benefit al personale dipendente a titolo gratuito e non anche a quelli messi a disposizione a fronte di uno specifico corrispettivo, la cui imposta di fatto resta totalmente detraibile.

La decisione del Consiglio e la misura (temporale) di deroga

A livello procedurale, anche per ripercorrere l'attuale normativa, utile evidenziare che proprio grazie alla sentenza “Stradasfalti” della Corte di giustizia (sentenza 14 settembre 2006, C-228/05), la previsione di indetraibilità oggettiva dell'art. 19-bis1, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 633/1972 è stata modificata con l'espresso dictum che l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, nonché all'acquisizione di beni e servizi ad essi correlati, non è ammessa in detrazione, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio, a decorrere dalla pubblicazione nella G.U.U.E. dell'autorizzazione con la quale il Consiglio europeo riconosce all'Italia la possibilità di stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione dell'imposta, senza prova contraria.

Ecco allora che con la decisione n. 2007/441/CE, il Consiglio ha autorizzato l'Italia a predeterminare, nella misura del 40%, la quota dell'IVA detraibile sulle autovetture utilizzate nell'ambito dell'attività aziendale o professionale.

Per l'effetto, la legge Finanziaria 2008 ha modificato la citata lettera c) dell'art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972 di modo da renderla coerente con la predetta decisione comunitaria.

Questa la cronologia delle ultime decisioni di riferimento:

- sino al 31 dicembre 2013 (decisione n. 2010/748/UE);

- sino al 31 dicembre 2016 (decisione n. 2013/679/UE);

- sino al 31 dicembre 2019 (decisione n. 2016/1982/UE);

- sino al 31 dicembre 2022 (decisione n. 2019/2138/UE).

L'art. 19-bis1, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 633/1972, stabilisce che il limite di detrazione del 40% si applica anche per i contratti di locazione, anche finanziaria, e noleggio dei veicoli stradali a motore, nonché per le spese di gestione, manutenzione e transito stradale; per l'acquisto di carburanti e lubrificanti, la detrazione presuppone anche l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, come previsto dal provvedimento n. 73203/2018.

Come anticipato, per i veicoli stradali a motore utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'attività economica invece l'IVA è detraibile in misura integrale, sempreché non sussistano limitazioni derivanti dall'effettuazione, a valle, di operazioni esenti o non soggette ad imposta.

A fini didattici, bene ricordare che si considerano utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa - oltre ai veicoli che formano parte dei beni strumentali, quelli utilizzati dalle scuole guida oppure destinati a noleggio o leasing, ovvero usati da taxi - anche i veicoli stradali a motore acquistati dal datore di lavoro o acquisiti in base a contratti di noleggio o locazione, anche finanziaria, e successivamente messi a disposizione del personale dipendente a fronte di uno specifico corrispettivo, che integra un'operazione imponibile ai sensi dell'art. 24 della direttiva n. 2006/112/CE.

Volendo sintetizzare, ai sensi dell'art. 19-bis1 comma 1 lett. c) e d) del DPR 633/72, dunque, sino alla fine del 2025 è ammessa in detrazione nella misura del 40% l'IVA assolta per l'acquisto o l'importazione:

  • di veicoli stradali a motore (diversi dai motocicli di cilindrata superiore a 350 cc) e dei relativi componenti e ricambi, se i veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione;
  • di carburanti e lubrificanti destinati ai veicoli a motore, di cui al punto precedente, nonché delle prestazioni indicate nell'art. 16 comma 3 del dPR 633/72 (es. noleggio e locazione finanziaria) e delle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei citati beni.

Ed inoltre, la messa a disposizione dei veicoli in uso promiscuo ai dipendenti, se effettuata a titolo gratuito, cioè in assenza dell'addebito di un corrispettivo specifico, non soddisfa il presupposto oggettivo dell'IVA a meno che, a monte, l'imposta sia stata detratta in tutto o in parte (cfr. Corte di Giustizia UE, sentenza del 20 gennaio 2021, causa C-288/19).

In questa tematica molto interessante è la proposta avanzata dall'Unrae (l'associazione delle case automobilistiche estere). In particolare, elevare la percentuale di detrazione dell'Iva dal 40% al 100% per i veicoli nella fascia di emissioni di CO2 tra 0 e 20 g/km (gli elettrici); arrivare all'80% per i veicoli con emissioni di CO2 tra 21 e 60 g/km (ibridi plug-in); elevare la detrazione al 50% per i veicoli con emissioni di CO2 tra 61 e 135 g/km (le auto ibride “normali” e quelle a combustione con le emissioni più basse consentite dalla loro tecnologia).

Fonte: Consiglio UE, decisione 6 dicembre 2022 n. 2411

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