mercoledì 14/12/2022 • 06:00
Il DDL di bilancio 2023 prevede la reintroduzione nel nostro ordinamento della disciplina dei c.d. costi black list di cui all'art. 110 TUIR. Tra le criticità, il coordinamento tra la definizione domestica di valore normale ed il principio di libera concorrenza da applicare alle transazioni infragruppo.
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Le disposizioni fiscali, a carattere antielusivo, sulla deducibilità dei costi black list , presenti nel nostro ordinamento sin dal 1991, sono state oggetto di numerosi interventi modificativi ed infine sono state abrogate dalla Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) alla luce delle evoluzioni del panorama giuridico internazionale in materia di scambio di informazioni tra Paesi nel settore fiscale.
Ora con l'art. 22 del DDL bilancio 2023, il legislatore intende (re)introdurre, per i soggetti che esercitano attività d'impresa in Italia, due regimi paralleli:
Salvo emendamenti risultanti dall'iter parlamentare in corso, la disciplina in commento sembrerebbe applicarsi:
L'applicazione del nuovo regime
Le modalità applicative del nuovo regime di deducibilità dei costi black list e i relativi adempimenti sembrerebbero, in effetti, non presentare sostanziali difformità rispetto al vecchio impianto normativo post decreto Internazionalizzazione (D.Lgs. 147/2015, che aveva apportato le ultime modifiche al regime). Ciò nella misura in cui sarà prevista l'introduzione:
La back list UE
Una importante novità del regime in parola riguarda la definitiva irrilevanza della lista dei paesi black list di cui al D.M. del 23 gennaio 2002, seppure non formalmente abrogata. I paesi black list coinvolti dal nuovo regime includono esclusivamente quelli elencati nella black list UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali, adottata dal Consiglio Ecofin sulla base di tre macro-criteri, denominati trasparenza fiscale, equa tassazione e implementazione di misure anti-BEPS, così come risulta dalle conclusioni del Consiglio al 3495° meeting tenutosi l'8 novembre 2016 (doc. n. 14166/16).
Il Consiglio Ecofin, con decisione assunta nel mese di marzo 2019 ha limitato la frequenza di aggiornamento della lista a due volte l'anno, sì da consentire agli Stati membri UE il tempo necessario per adeguare la normativa domestica.
L'ultima revisione della citata lista è stata effettuata il 4 ottobre 2022 e la prossima è prevista nel corso del mese di febbraio 2023. Ad oggi le giurisdizioni coinvolte sono dodici ed includono Samoa Americane, Anguilla, Bahamas, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad e Tobago, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini americane, Vanuatu.
Quali criticità?
Non mancano profili di criticità. Si pensi, a titolo esemplificativo, al coordinamento tra la definizione (domestica) di valore normale ai sensi dell'art. 9 del TUIR ed il principio di libera concorrenza da applicare alle transazioni infragruppo.
Problematico appare altresì il riferimento agli elementi probatori richiesti ai fini della prova della sussistenza della seconda esimente, considerato che non mancano decisioni della giurisprudenza di legittimità che hanno ritenuto privi di rilevanza i documenti e gli atti acquisiti nel corso di procedimenti ispirati a finalità diverse da quelle antielusive (ad esempio, i documenti acquisiti nel corso della procedura di rilascio di autorizzazioni per l'attività di fornitura di materiale bellico ai sensi della Legge n. 185 del 1990; cfr. Cass. 8 aprile 2016 n. 6875).
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