martedì 13/12/2022 • 12:24
Con la risoluzione n. 72/E del 12 dicembre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l'utilizzo in compensazione dei bonus energetici relativi al mese di dicembre 2022.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 72/E del 12 dicembre 2022, ha istituito i codici tributo per l'utilizzo, tramite Mod. F24, dei crediti d'imposta a favore di: imprese energivore; imprese non energivore; imprese a forte consumo di gas; imprese diverse da quelle a forte consumo di gas; a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022. Si ricorda che il credito d'imposta per contrastare il caro energia è stato esteso anche alle spese sostenute nel mese di dicembre 2022 (art. 1 c. 1 DL 176/2022). Lo stesso vale per il bonus per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata, sempre relativa al mese di dicembre 2022 (art. 1 c. 2 DL 176/2022). Nel dettaglio, per consentire l'utilizzo in compensazione (art. 17 D.Lgs. 241/97) dei suddetti crediti, possibile fino al 30 giugno 2023, sono stati istituiti i seguenti codici tributo: “6993” denominato “credito d'imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”; “6994” denominato “credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”; “6995” denominato “credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”; “6996” denominato “credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1, del decretolegge 18 novembre 2022, n. 176”. In sede di compilazione del Mod. F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”; nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l'anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”. In alternativa all'utilizzo in compensazione, si ricorda che i suddetti crediti possono essere ceduti a soggetti terzi, sempre per intero. Fonte: Ris. AE 12 dicembre 2022 n. 72/E
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