martedì 13/12/2022 • 12:30
L’INPS, con Circolare 12 dicembre 2022 n. 131, interviene chiarendo i numerosi dubbi applicativi delle Strutture territoriali in materia di requisiti per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale.
redazione Memento
Con la Circolare 12 dicembre 2022 n. 131, l'Istituto interviene a chiarimento dei numerosi dubbi operativi posti dalle Strutture territoriali, dovuti alla complessità della materia e all'evoluzione giurisprudenziale, relativi alla verifica dei requisiti per il riconoscimento del diritto all'assegno sociale. Chi ha diritto all'assegno? Il diritto all'assegno sociale è riconosciuto ai cittadini italiani che (art. 3, c. 6, L. 335/95): abbiano compiuto 65 anni (67 anni dal 1° gennaio 2019); risiedano effettivamente e abitualmente in Italia; possiedano redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa Legge. Oltre ai cittadini italiani, possono richiederlo anche i cittadini di seguito elencati: a) cittadini dell'Unione europea e cittadini extracomunitari loro familiari; b) cittadini della Repubblica di San Marino; c) cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e rispettivi coniugi ricongiunti; d) cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo; e) cittadini svizzeri e dello Spazio Economico Europeo. Il nuovo requisito dal 1° gennaio 2009 A partire dal 1° gennaio 2009 è richiesto per tutti i richiedenti (indipendentemente dalla cittadinanza) l'ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo nel territorio nazionale per almeno 10 anni. La normativa, nell'introdurre tale ulteriore requisito: non fornisce alcun criterio sulle modalità di verifica della continuità del soggiorno; non individua le ipotesi di interruzione a seguito di permanenza all'estero del soggetto interessato. Pertanto, su parere conforme del ministero del Lavoro, trova applicazione in via analogica la disciplina del TU Immigrazione, per il quale “le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 (5 anni) e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi”. Come si verifica in concreto il requisito? Per quanto sopra evidenziato, può quindi applicarsi la norma indicata: suddividendo il decennio in due periodi quinquennali consecutivi; verificando le ipotesi interruttive della continuità del soggiorno del richiedente l'assegno sociale per ogni singolo quinquennio, nel seguente modo: a) la continuità del soggiorno si intende interrotta quando l'assenza dal territorio italiano è pari o superiore a 6 mesi continuativi, calcolati all'interno del singolo quinquennio. In tale ipotesi il computo del periodo di soggiorno in Italia si interrompe con l'ultimo giorno di presenza nel nostro Paese e il nuovo computo del periodo di soggiorno decorrerà dal primo giorno di presenza sul territorio nazionale, successivo a tale interruzione; b) nel caso, invece, di assenze complessivamente superiori a 10 mesi nell'arco di 5 anni, l'interruzione della continuità del soggiorno coincide con il primo giorno successivo al decimo mese di assenza nel quinquennio. In tale ipotesi, pertanto, il computo dei 10 anni di soggiorno continuativo ripartirà nuovamente dalla prima data utile di presenza in Italia, successiva all'interruzione. ATTENZIONE: Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a 6 mesi continuativi o a 10 mesi complessivi nell'arco di ciascun quinquennio, le assenze per necessità di adempiere agli obblighi militari, per gravi e documentati motivi di salute ovvero per altri motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, formazione professionale o distacco per motivi di lavoro all'estero. Fondamentale ai fini della verifica del requisito, la cui dimostrazione è un onere a carico del richiedente la prestazione, è individuare la prima data di ingresso nel territorio nazionale da cui fare decorrere il decennio di soggiorno legale e continuativo. Pertanto, la verifica del requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno 10 anni, deve essere effettuata dalle Strutture territoriali attraverso l'acquisizione del certificato storico di residenza dal Comune. Si precisa, infine, che deve ritenersi provato il requisito del soggiorno continuativo nel caso in cui il cittadino straniero alleghi alla domanda di assegno sociale o inoltri alla Struttura INPS territorialmente competente l'attestazione rilasciata dalla Questura, da cui risulti che è regolarmente soggiornante sul territorio nazionale da almeno 10 anni. Come procedere all'autocertificazione? Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa sono contenute nel DPR 445/2000 e si rivolgono in particolare ai cittadini italiani e dell'UE. Al fine della verifica della veridicità delle informazioni autocertificate da tali cittadini, è possibile utilizzare il sistema EESI-RINA PORTAL (formulari elettronici-SED) o, in alternativa, i consueti canali telematici per i Paesi esteri in convenzione o non EESSI ready. Tramite l'accesso al sistema EESI-RINA Portal, inoltre, si può verificare la presenza di lavoro estero e/o posizione assicurativa del soggetto richiedente l'assegno sociale. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono ugualmente utilizzare le dichiarazioni sostitutive, ma limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. Al di fuori di tale ultimo caso, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. In tutti gli altri casi, gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo avere ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri. Maggiorazione per i titolari di pensione sociale Dal 1° gennaio 2001, per i titolari di assegno sociale si dispone che la maggiorazione spetta solo a coloro che hanno diritto all'assegno sociale medesimo e nelle seguenti modalità: - età inferiore a 75 anni: è riconosciuto un aumento dell'assegno sociale di € 12,92 per 13 mensilità; - età pari o superiore a 75 anni: è riconosciuto un aumento dell'assegno sociale di € 20,66 per 13 mensilità. La maggiorazione è riconosciuta d'ufficio, decorre dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti previsti dalla normativa e non è soggetta a perequazione. Documentazione incompleta: cosa sapere Qualora la documentazione allegata alla domanda di assegno sociale non sia completa “di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni”, il termine procedimentale può essere sospeso per un periodo non superiore a 30 giorni al fine di consentire l'integrazione documentale necessaria. La mancata integrazione della documentazione nei termini comporta il rigetto della domanda di assegno sociale e un'eventuale domanda di riesame, fondata unicamente sulla presentazione tardiva della documentazione richiesta, non può essere accolta. Il cittadino dovrà presentare una nuova domanda di assegno sociale allegando la documentazione necessaria per la verifica del diritto. Fonte: Circ. INPS 12 dicembre 2022 n. 131
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