martedì 13/12/2022 • 02:30
La Cassazione (Cass. 2 dicembre 2022 n. 35536) rimanda la decisione in merito ad un caso di recupero di crediti di imposta non spettanti alle Sezioni Unite.
redazione Memento
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I termini per il recupero dei crediti non spettanti devono seguire le regole ordinarie o gli otto anni previsti per quelli inesistenti? Lo decideranno le Sezioni Unite, secondo quanto dispone, con il rinvio della decisione, l’ordinanza 35536 del 2022 della Sezione Tributaria.
La pronuncia della Cassazione arriva in merito ad una questione di recupero di crediti non spettanti. Secondo la Corte, poiché – nel caso in esame – l’Amministrazione finanziaria non deduce l’inesistenza del credito di imposta, ma si limita a ritenere che detto credito non spetterebbe in ragione della non corretta utilizzazione dei macchinari acquistati con l’agevolazione prevista dalla legge, si rientrerebbe non già nell’ipotesi di credito di imposta inesistente, ma in quella di credito d’imposta non spettante, con conseguente applicazione del termine di decadenza quadriennale. Ma, sempre nel caso di specie, la conseguenza sarebbe la decadenza dell’Agenzia delle Entrate dall’accertamento per l’anno di imposta in questione (2006), a fronte di un atto di recupero notificato nel 2012.
Le considerazioni circa un contrasto interpretativo delle norme all’interno della Sezione Tributaria hanno portato la Cassazione a rinviare la questione al giudizio delle Sezioni Riunite, con la trasmissione degli atti al primo presidente della Corte.
FONTE: Cass. 2 dicembre 2022 n. 35536.
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