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martedì 13/12/2022 • 06:00

Fisco DDL di Bilancio 2023

Bonus carburante per le attività agricole esteso al 1° trimestre 2023

Il disegno di legge di Bilancio 2023 prevede l'applicazione del credito di imposta per le attività agricole anche per il primo trimestre 2023. Le regole sono quelle già previste per il quarto trimestre 2022; confermata la possibilità di utilizzarlo in compensazione oppure di cederlo a terzi.

di Studio Associato Tosoni

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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L'articolo 11 del disegno di Legge di Bilancio prevede per il primo trimestre 2023 il riconoscimento di un credito di imposta per gli acquisti di gasolio e benzina effettuati dalle imprese agricole e dalle imprese agromeccaniche. Il contributo è riconosciuto con lo scopo di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale dei prezzi del gasolio e della benzina. Si tratta di una agevolazione non nuova ma già riconosciuta nel 2022, sebbene con regole diverse nei vari trimestri, come riepilogato nella tabella sottostante:

Periodo

Normativa

Ambito soggettivo

Ambito oggettivo

1° trimestre 2022

Art. 18, DL 21/2022

Imprese esercenti attività agricola e della pesca

Acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca

2° trimestre 2022

Art. 3-bis, DL 50/2022

Imprese esercenti attività della pesca

3° trimestre 2022

Art. 7, DL 115/2022

Imprese esercenti attività agricola e della pesca

4° trimestre 2022

Art. 2, DL 144/2022

Imprese esercenti attività agricola e della pesca e imprese esercenti attività agromeccanica (codice ATECO 1.61)

Acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole, della pesca e agromeccaniche e per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

L'ambito di applicazione dell'agevolazione

La norma attualmente contenuta nel Disegno di legge di Bilancio ricalca quella prevista per il quarto trimestre 2022. Il credito spetta, quindi, alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti attività agromeccanica che abbiano codice ATECO 1.61 (Attività di supporto alla produzione vegetale). Nei primi trimestri dell'anno 2022, il legislatore aveva riconosciuto il bonus esclusivamente alle “imprese agricole e della pesca”, senza menzionare esplicitamente le imprese agromeccaniche. Era stato ritenuto che fossero comunque incluse le imprese agromeccaniche in quanto, pur non essendo imprese agricole in senso stretto (cioè a norma dell'art. 2135 c.c.) svolgono attività agricole. Tuttavia, la menzione esplicita alle imprese agromeccaniche contenuta nel Disegno di Legge di Bilancio 2023, analoga a quella contenuta nel Dl 144/2022 che ha previsto l'agevolazione per il quarto trimestre, mettono in dubbio tale interpretazione. Non è chiaro se questa previsione deve essere intesa come precisazione (per cui il credito spetta alle imprese agromeccaniche anche per il primo e per il terzo trimestre) oppure se deve essere intesa come “novità” (e, quindi, spetterebbe loro solo per il quarto trimestre 2022 e per il 1° trimestre 2023). Sarebbe opportuno un chiarimento in tal senso.

A parere di chi scrive, l'inclusione delle imprese agromeccaniche anche per i trimestri diversi da quelli dove sono espressamente previste sarebbe opportuno in quanto il beneficio sarebbe diretto anche agli agricoltori (sicuri beneficiari dell'agevolazione): la possibilità per le imprese agromeccaniche che effettuano lavorazioni agricola alle imprese agricole di fruire del credito di imposta avrebbe come diretta conseguenza quella di non incrementare i prezzi delle lavorazioni stesse dovute all'aumento del prezzo del carburante.

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo, il disegno di legge di Bilancio riconosce il credito di imposta per due tipologie di acquisti. Il credito spetta anzitutto con riferimento agli acquisti effettuati per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi agricoli; inoltre, per il primo trimestre 2023 (al pari del quarto trimestre 2022) spetta anche con riferimento agli acquisti di carburante utilizzato per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento di animali.

L'utilizzo del credito

Il credito è pari al 20% della spesa sostenuta nel trimestre, senza tener conto dell'Iva. Il riferimento è alla «spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel trimestre»; si ritiene, pertanto, che non sia necessario il pagamento nel trimestre per beneficiare del credito ma solo che l'operazione sia effettuata. Il credito è utilizzabile in compensazione orizzontale entro il 31 dicembre 2023. La norma precisa che non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; si tratta, rispettivamente, del limite di 25.000 euro annui per l'utilizzo in compensazione di crediti di imposta e il più generale limite di 2.000.000 di euro annui per le compensazioni da effettuare.

In alternativa all'utilizzo diretto del credito è possibile cederlo a terzi. Sul punto vanno ricordati due aspetti importanti: che il credito va ceduto per intero e che la cessione deve risultare da un apposito modello da inviare all'Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda la cessione, si precisa che la prima è ammessa nei confronti di chiunque; sono poi ammesse due ulteriori cessioni ma solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari. In caso di cessione del credito di imposta è necessario compilare un apposito modello, messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, corredato da visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito di imposta. Il modello trasmesso può essere annullato entro il quinto giorno lavorativo successivo all'invio della comunicazione stessa. Entro lo stesso termine, può essere inviata una comunicazione interamente sostitutiva della precedente. Decorso questo termine, è possibile ripresentare un modello a condizione che il cessionario abbia provveduto a rifiutare il credito nell'apposita piattaforma cessione crediti.

Il soggetto che acquista il credito deve utilizzarlo con le stesse regole con cui lo avrebbe utilizzato il cedente, quindi in compensazione orizzontale entro il 31 dicembre 2023.

Se la norma sarà così confermata nel testo definitivo della Legge di Bilancio, sarà certamente prevista l'emanazione di un apposito provvedimento da parte dell'Agenzia delle Entrate con le indicazioni per la cessione e del codice tributo.

Si ricorda, infine, che il credito di imposta non concorre alla formazione della base imponibile ai fini del reddito, né ai fini Irap e che è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche del fatto che il credito non è tassato, non porti al superamento del costo sostenuto.

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