lunedì 12/12/2022 • 15:24
È stato pubblicato in GU il decreto del MEF del 28 novembre 2022 relativo alla trasmissione al sistema tessera sanitaria, da parte degli ottici, dei dati relativi alle spese sanitarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
redazione Memento
Nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9 dicembre 2022 è stato pubblicato il decreto del MEF del 28 novembre 2022 relativo alla trasmissione al sistema tessera sanitaria, da parte degli ottici, dei dati relativi alle spese sanitarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Nello specifico, il decreto in commento inserisce, dopo l'art. 1 c. 1 lett. f) DM MEF 1° settembre 2016, la lett. g), stabilendo che a partire dal 1° gennaio 2022, gli esercenti l'arte ausiliaria di ottico di cui alla lett. f) ovvero registrati in Anagrafe tributaria con codice attività - primario o secondario - della classificazione delle attività economiche adottata dall'Istat - Ateco 2007 47.78.20 "Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia" sono tenuti, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, inviano al sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche. Il ministero della salute rende disponibili fino al 30 novembre 2022 gli elenchi dei soggetti di cui all'art. 1 c. 1 lett. f) (art. 3 c. 3 lett. a DM 1° settembre 2016). Dal 1° dicembre 2022, al momento della richiesta al sistema tessera sanitaria, formulata dagli esercenti l'attività di ottico, delle credenziali necessarie all'invio dei dati delle spese sanitarie, il sistema tessera sanitaria acquisisce dall'Agenzia delle entrate l'informazione puntuale che il richiedente sia registrato in Anagrafe tributaria con il sopra citato codice attività (art. 3 c. 3 lett. b DM 1° settembre 2016). La trasmissione dei dati da parte degli ottici di cui all'art. 1 c. 1 lett. f) e g), limitatamente alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nell'anno 2022, è effettuata entro il 31 gennaio 2023 (art. 3 c. 3 bis DM 1° settembre 2016). Per gli anni successivi, la medesima trasmissione dei dati è effettuata entro i termini di cui all'art. 7 DM MEF 19 ottobre 2020. I nominativi che non risultano registrati in Anagrafe tributaria con codice Ateco 2007 47.78.20 (Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia) sono conservati fino al 31 dicembre del sesto anno successivo all'anno d'imposta 2022; allo scadere di tale periodo saranno integralmente e automaticamente cancellati. Fonte: DM 28 novembre 2022 (GU 9 dicembre 2022 n. 287)
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