lunedì 12/12/2022 • 14:10
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 583 del 7 dicembre 2022, ha chiarito che allo svolgimento in outsourcing delle funzioni di revisione interna e di gestione dei rischi relativamente a un fondo pensione si applica l'esenzione dall'IVA.
redazione Memento
Con la risposta n. 583 del 7 dicembre 2022, l'AE ha chiarito che allo svolgimento in regime di esternalizzazione (c.d. outsourcing) della funzione di revisione interna e della funzione di gestione dei rischi relativamente a un fondo pensione si applica l'esenzione dall'IVA (di cui all'art. 10 c. 1 n. 1 DPR 633/72), in quanto sono essenziali e specifiche della gestione del fondo stesso e indispensabili per il relativo processo produttivo. La funzione di revisione interna (di cui all'art. 5 quater D.Lgs. 252/2005) verifica la correttezza dei processi gestionali ed operativi riguardanti il fondo pensione, l'attendibilità delle rilevazioni contabili e gestionali, l'adeguatezza e l'efficienza del sistema di controllo interno e degli altri elementi riguardanti l'assetto organizzativo del sistema di governo del fondo, comprese le attività esternalizzate, e la funzionalità dei flussi informativi. Si ricorda che lo svolgimento interno di queste funzioni è posto sullo stesso piano dell'outsourcing quando la preferenza di una soluzione rispetto all'altro non pregiudica alcuni aspetti, sotto riportati. I fondi, pertanto, possono esternalizzare funzioni o altre attività, in coerenza con il principio di proporzionalità, ma la responsabilità finale resta in capo all'organo amministrativo. I fondi pensione che esternalizzano funzioni fondamentali o altre attività devono garantire che le relative modalità non: arrechino effetti pregiudizievoli e/o rischi per il fondo e per gli aderenti e beneficiari; compromettano la capacità della COVIP (Commissione di Vigilanza sui fondi Pensione) di verificare l'osservanza degli obblighi gravanti sul fondo (art. 5 septies D.Lgs. 252/2005); compromettano la capacità del fondo di fornire un servizio continuo e soddisfacente agli aderenti e ai beneficiari. Nel caso di specie, la società istante è stata incaricata da numerosi fondi pensione dello svolgimento esternalizzato delle funzioni di revisione interna e di gestione dei rischi; come chiarito, lo svolgimento di queste funzioni beneficia dell'esenzione IVA. Oltre a queste funzioni, la società svolge anche servizi di consulenza, con riferimento ai quali spetta al soggetto passivo individuare il regime IVA applicabile, in considerazione delle caratteristiche oggettive del servizio reso e del grado di responsabilità del prestatore. Fonte: Risp. AE 7 dicembre 2022 n. 583
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