lunedì 12/12/2022 • 13:17
Con la sentenza C-378/21, la Corte di giustizia ha escluso l’applicazione dell’art. 203 Direttiva 2006/112 e ritenuto non dovuta l’IVA in capo ad un soggetto passivo che abbia indicato nella fattura emessa un’aliquota errata, non considerandolo debitore dell’imposta, qualora i destinatari siano esclusivamente consumatori finali non legittimati alla detrazione dell’IVA pagata a monte.
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Detraibilità (o meno) dell'Iva erroneamente addebitata
La norma in oggetto impone la debenza dell'IVA a chiunque la esponga in fattura, anche in assenza di una qualsiasi operazione imponibile reale, e ciò al fine di eliminare il rischio di perdita di gettito fiscale che può derivare dall'indebito diritto a detrazione in capo al committente/cessionario (soggetto passivo IVA).
La controversia dinnanzi ai giudici unionali ha avuto ad oggetto l'interpretazione e la corretta applicazione dell'art. 203 Dir. 2006/112/UE il quale, prevedendo che l'IVA sia dovuta da chiunque indichi tale imposta in fattura, ricollega in capo all'emittente della fattura, indipendentemente dalla sua colpa, la responsabilità del rischio (anche astratto) che il soggetto passivo destinatario della fattura possa, indebitamente, effettuare la detrazione d'imposta a fronte di una fattura non corretta (per aliquota più alta o per operazione esente o inesistente).
Nelle proprie conclusioni alla causa in commento l'Avv. Gen. J. Kokott (v. p. 33), condivisibilmente, ha parlato di responsabilità oggettiva astratta dell'emittente della fattura, il cui presupposto (che mira a tutelare l'erario), sottolineato anche dalla
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