lunedì 12/12/2022 • 11:43
Con il provvedimento n. 450517 del 6 dicembre 2022, l'AE ha previsto l'estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta per l'acquisto di prodotti energetici.
redazione Memento
Con il provvedimento n. 450517 del 6 dicembre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che le disposizioni del Provv. AE 30 giugno 2022 n. 253445 relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti si applicano anche ai seguenti crediti d'imposta:
I suddetti crediti possono essere utilizzati in compensazione tramite Mod. F24 entro il:
In alternativa all'utilizzo in compensazione, i suddetti crediti possono essere ceduti a terzi. La comunicazione all'Agenzia delle Entrate della cessione del credito deve essere fatta:
Ai fini della comunicazione della cessione del credito all'Agenzia delle Entrate, da farsi tramite i servizi telematici, deve essere utilizzato il nuovo modello approvato con il provvedimento odierno.
Si ricorda che, come stabilito anche per i precedenti trimestri, il credito è cedibile solo per intero e senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni a favore di “soggetti qualificati”, cioè banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione. Per la cessione, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati sulla sussistenza dei requisiti che danno diritto all'agevolazione.
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