lunedì 12/12/2022 • 11:43
Con il provvedimento n. 450517 del 6 dicembre 2022, l'AE ha previsto l'estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta per l'acquisto di prodotti energetici.
redazione Memento
Con il provvedimento n. 450517 del 6 dicembre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che le disposizioni del Provv. AE 30 giugno 2022 n. 253445 relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti si applicano anche ai seguenti crediti d'imposta: a favore delle imprese energivore, per i mesi di ottobre/novembre 2022 (art. 1 c. 1 DL 144/2022); a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, per i mesi di ottobre/novembre 2022 (art. 1 c. 2 DL 144/2022); a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese non energivore, per i mesi di ottobre/novembre 2022 (art. 1 c. 3 DL 144/2022); a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, per i mesi di ottobre/novembre 2022 (art. 1 c. 4 DL 144/2022); per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca per il quarto trimestre 2022 (art. 2 DL 144/2022). I suddetti crediti possono essere utilizzati in compensazione tramite Mod. F24 entro il: per i crediti di cui alle lett. a, b, c, d, 30 giugno 2023; per i crediti di cui alla lett. e, 31 marzo 2023. In alternativa all'utilizzo in compensazione, i suddetti crediti possono essere ceduti a terzi. La comunicazione all'Agenzia delle Entrate della cessione del credito deve essere fatta: per i crediti di cui alle lett. a, b, c, d, dal 6 dicembre 2022 al 21 giugno 2023; per i crediti di cui alla lett. e, dal 6 dicembre 2022 al 22 marzo 2023. Ai fini della comunicazione della cessione del credito all'Agenzia delle Entrate, da farsi tramite i servizi telematici, deve essere utilizzato il nuovo modello approvato con il provvedimento odierno. Si ricorda che, come stabilito anche per i precedenti trimestri, il credito è cedibile solo per intero e senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni a favore di “soggetti qualificati”, cioè banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione. Per la cessione, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati sulla sussistenza dei requisiti che danno diritto all'agevolazione. Fonte: Provv. AE 6 dicembre 2022 n. 450517
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