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sabato 10/12/2022 • 02:12

Lavoro UE

Conferma della Decontribuzione Sud per il 2023

Possibile l’utilizzo per tutto il 2023 della decontribuzione Sud prevista dalla legge di bilancio 2021 che ridurrà del 30% la contribuzione conto/datore per le aziende situate nelle regioni oggetto della misura.

di Luca Furfaro - Consulente del lavoro - Studio Furfaro e Founder FL&Associati

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La Decontribuzione Sud è, come noto, uno sgravio contributivo per le aziende del mezzogiorno che puntava, all’origine, a contenere gli effetti dell’epidemia Covid-19 sull’occupazione e a tutelare i livelli occupazionali in aree con gravi situazioni di disagio socioeconomico.

La misura è rivolta ai datori di lavoro privati con sede in: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con esclusione delle imprese dei settori finanziario e agricolo e dei datori di lavoro del settore domestico. Vengono incentivati i rapporti di lavoro dipendente, sia instaurati che da instaurare attraverso un’agevolazione le cui percentuali variano a seconda delle annualità delle contribuzioni:  -    sino al 31 dicembre 2025: esonero del 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro;  -    per gli anni 2026 e 2027: esonero del 20% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro;  -    per gli anni 2028 e 2029: esonero del 10% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro.

Tale esonero non prevede un massimale nell’importo per singolo soggetto e sono esclusi dall’agevolazione:

- i premi e i contributi dovuti all’INAIL, come espressamente previsto dall’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020, richiamato dall’articolo 1, comma 161, della legge di bilancio 2021;

- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;

- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs n. 148/2015, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 148/2015;

- il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell’articolo 40, comma 9, del D.lgs n. 148/2015; il citato decreto interministeriale all’articolo 6, comma 4, prevede che ai contributi di finanziamento del Fondo si applica l’articolo 33, comma 4, del D.lgs n. 148/2015 (esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi);

- il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Le istruzioni applicative sono state fornite dall’Inps con la Circolare del 22 Febbraio 2021 n. 33 e successivamente con i Messaggi 1361/2021 e 403/2022.

L’autorizzazione per il 2023

L’incentivo, originariamente previsto dal Decreto Agosto del 2020, è stato esteso fino al 2029 dalla Legge di Bilancio 2021 ma la Commissione UE l’aveva autorizzato fino al 31 dicembre 2022.

La misura risulta quindi connessa alla necessaria autorizzazione da parte dell’Unione Europea, che è stata ora concessa dalla Commissione con decisione del 6 dicembre 2022 (articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato).

Per ancora il prossimo 2023 i datori di lavoro del Sud potranno continuare ad usufruire della decontribuzione pari al 30% dei contributi da versare per i propri lavoratori dipendenti.

La commissione EU, ancora una volta, ha confermato per altri 12 mesi, cioè tutto l’anno 2023, l’esonero contributivo già disciplinato nella legge di bilancio 2021 nell’ottica di aiutare e sostenere le imprese del Meridione preservandone l’occupazione anche in relazione ai maggiori costi energetici durante la crisi per la guerra in Ucraina.

Dagli annunci governativi ci si aspetta che la misura venga resa definitiva quantomeno confermandola sino a tutto il 2029, ad oggi risulta però ancora ancorata a misure di sostegno temporaneo.

Il riferimento è al quadro temporaneo di crisi per misure di aiuti a sostegno dell'economia a seguito del conflitto tra Russia e Ucraina, il quale prevede che, in caso di autorizzazione dalla commissione UE (come avvenuto per la decontribuzione 30%), le agevolazioni sono considerati aiuti di stato compatibili con il mercato Ue purché, tra l'altro, l'importo massimo complessivo (tutti gli aiuti dello stesso tipo) non superi in alcun momento:

- 35.000 euro per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

- 400.000 euro per le imprese in tutti gli altri settori. Tale massimale, come si può leggere nel comunicato del ministero del lavoro, è stato innalzato a 2 milioni di euro per il prossimo anno 2023.

Per fruire dell’esonero, i datori di lavoro devono essere in regola con il DURC e con le normative in materia di rapporti di lavoro, tale misura può essere cumulata con altre riduzioni contributive purchè non esistano specifici vincoli di compatibilità per le altre agevolazioni che si cumulano.

Le misure oggetto di agevolazione durante il periodo emergenziale, all’interno del Temporary Framework, sono state oggetto di successiva dichiarazione per la verifica delle limitazioni. L’autodichiarazione su tale aspetto è stata recentemente oggetto di proroga rispetto al termine inizialmente fissato al 30 giugno 2022, rinviato ora al 31 gennaio 2023.

Istruzioni operative

Nell’attesa di un messaggio di conferma da parte dell’istituto previdenziale, si ritiene che si possano confermare le indicazioni ricomprese nella Circolare 33/2021 relative alla compensazione della misura in discussione.

Nell’elemento <TipoIncentivo> continuerà a essere inserito il valore “ACAS”, avente il significato di “Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020 e art.1, commi da 161 a 168, della L. 178/2020”.

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di

Luca Furfaro

- Consulente del lavoro - Studio Furfaro e Founder FL&Associati

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