giovedì 08/12/2022 • 03:00
L'Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento in merito alle attività di gestione dei giochi online, al fine delle imposte dirette e dell'IVA.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in materia di attività di gestione di giochi on line ai fini IVA e imposte dirette , rispondendo all'interpello della società ALFA, la quale – su una piattaforma online - mette a disposizione degli utenti una forma di pagamento elettronico, betacoin.
IVA
In merito all'IVA, l'Agenzia ha precisato che i betacoin non riportano «...i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori...» e dunque non incorporano l'obbligo di essere accettati come corrispettivo di quella particolare cessione di beni o prestazione di servizi, nel senso chiarito dalle numerose risposte a interpello e alle quali si invita la Società a fare riferimento.
Fatturazione
In merito alle modalità di fatturazione, l'Agenzia ricorda che l'articolo 1, comma 3 del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127 dispone che «Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. [...] Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili, su richiesta, a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.».
IRES ed IRAP
Con riguardo ai profili relativi alle imposte dirette (IRES e IRAP) , l'Agenzia precisa che, in merito alla conversione dei depositi dei clienti in betacoin, le somme incassate rappresentano una mera manifestazione finanziaria .
Obblighi di sostituzione
Per quanto riguarda gli obblighi di sostituzione relativi ai premi e alle vincite, in linea generale, questi ultimi sono soggetti all'applicazione delle ritenute fiscali al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 30 del d.P.R. n. 600 del 1973, sempreché gli stessi vengano erogati nell'ambito di uno degli eventi espressamente previsti da tale disposizione e risultino imponibili ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 67, comma 1, lettera d), e 69 del TUIR. Tuttavia, poiché l'applicazione delle richiamate disposizioni presuppone la necessità di qualificare l'evento nell'ambito del quale i predetti premi sono corrisposti, così come la natura soggettiva del soggetto organizzatore, si fa presente che entrambe tali qualificazioni esulano dalla competenza dell'Agenzia delle entrate in quanto richiedono accertamenti di natura tecnica demandate alla competenza di altre pubbliche amministrazioni (nel caso di specie, Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Agenzia delle dogane e dei monopoli)
FONTE: Risp. AE 582/2022.
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