mercoledì 07/12/2022 • 06:00
Il Governo ha adottato il DL 187/2022, recante misure urgenti a tutela dell’interesse nazionale nel settore degli idrocarburi, che riguardano la garanzia della sicurezza degli approvvigionamenti, i rischi di continuità operativa, il ricorso all’amministrazione temporanea e l’esercizio del golden power.
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Il nuovo Governo, considerata la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure:
ha adottato un decreto-legge contenente alcune misure urgenti a tutela dell’interesse nazionale nel settore degli idrocarburi (che riguardano la garanzia della sicurezza degli approvvigionamenti, i rischi di continuità operativa e l’amministrazione temporanea) e l’esercizio del golden power.
Poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell’energia Nel dicembre del 2020 sono stati individuati con DPCM i beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale. Nel settore dell’energia sono:
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Le misure per assicurare la continuità operativa
Le imprese che gestiscono (a qualunque titolo) impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l’interesse nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi devono garantire, con ogni mezzo:
astenendosi da comportamenti che possono mettere a rischio la continuità produttiva e recare pregiudizio all’interesse nazionale.
I rischi cui fa riferimento il decreto-legge sono quelli “conseguenti a sanzioni imposte nell’ambito dei rapporti internazionali fra Stati” |
Al momento l’emergenza (salvo future, eventuali proroghe) dura fino al 30 giugno 2023, data fino alla quale, se dovessero “venire in rilievo” rischi di continuità operativa idonei a ledere l’interesse nazionale, le imprese destinatarie della normativa emergenziale devono darne tempestiva comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy («MIMIT»): lo scopo è quello di poter attivare urgentemente misure a sostegno e tutela previste nel quadro degli aiuti di Stato compatibili con il diritto europeo.
La misura urgente dell’amministrazione temporanea
Il decreto-legge prevede anche che, nel caso di rischio “imminente”, l’impresa interessata possa richiedere al «MIMIT» di essere ammessa alla procedura di amministrazione temporanea da parte dello Stato, fatta in ogni caso salva l’applicabilità (ove ne ricorrano i relativi presupposti) della disciplina sulla tutela conservativa del patrimonio produttivo per il tramite dell’amministrazione straordinaria.
Lo scopo è quello di garantire – con ogni mezzo, sottolinea ancora una volta in decreto-legge – la sicurezza degli approvvigionamenti, il mantenimento, la sicurezza e la operatività delle reti e degli impianti: in ultima analisi, la continuità produttiva.
Le procedure di amministrazione temporanea verranno definite, in caso di grave e imminente pericolo di pregiudizio all’interesse nazionale alla sicurezza nell’approvvigionamento energetico, con un decreto interministeriale (oltre al MIMIT sono coinvolti il MEF e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica-MASE), anche nel caso in cui sia il governo a procedere d’ufficio.
L’amministrazione temporanea in pillole |
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Dichiarazione |
L’amministrazione temporanea è disposta con decreto del MIMIT, con il quale è nominato il commissario e sono stabiliti i termini e le modalità della procedura. In caso di grave ed imminente pericolo di pregiudizio all’interesse nazionale alla sicurezza nell’approvvigionamento energetico, l’ammissione alla procedura di amministrazione temporanea può essere disposta con decreto del MIMIT, del MEF e del MASE anche indipendentemente dall’istanza dell’impresa interessata. |
Modalità |
Il commissario ministeriale può avvalersi anche di società a controllo pubblico operante nel medesimo settore e senza pregiudizio della disciplina in tema di concorrenza. |
Durata |
L’amministrazione temporanea è disposta per un periodo massimo di 12 mesi. |
Validità |
L’intera disposizione ha carattere temporaneo con validità sino al 30 giugno 2023. |
Prorogabilità |
Sì, per una sola volta fino ad ulteriori 12 mesi. |
Conseguenze |
Sostituzione degli organi di amministrazione e controllo, senza applicazione dell’articolo 2383 (“nomina e revoca degli amministratori”), terzo comma, del codice civile, in base al quale “gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall’assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell’atto costitutivo, salvo il diritto dell’amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa”). |
Nomina di un commissario, che subentra nella gestione. |
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Conduzione |
L’amministrazione temporanea è condotta secondo le ordinarie disposizioni dell’ordinamento, al fine di evitare pericoli di pregiudizio all’interesse nazionale alla sicurezza dell’approvvigionamento energetico, nell’interesse dell’impresa e senza pregiudizio per la stessa, per i soci, per i lavoratori, per i titolari di rapporti giuridici attivi o passivi. |
Gli eventuali utili maturati durante l’esercizio non possono essere distribuiti se non al termine dell’amministrazione temporanea. |
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I costi della gestione temporanea restano a carico dell’impresa. |
Misure economiche connesse all’esercizio del «Golden power»
Successivamente all’esercizio dei poteri speciali, il MIMIT, su istanza dell’impresa notificante:
Nei due anni successivi all’esercizio dei poteri speciali l’impresa è ammessa a formulare istanza per l’accesso prioritario agli strumenti dei contratti di sviluppo e degli accordi per l’innovazione.
Un decreto del MIMIT definirà i criteri generali per le valutazioni sull’esercizio del golden power |
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Con decreto del MIMIT, di concerto con il MEF, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, saranno definiti i criteri generali per l’effettuazione delle valutazioni di cui alla disciplina sull’esercizio del golden power e i termini e le modalità procedimentali per l’accesso alle misure di sostegno. |
Fonte: DL 187/2022
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