sabato 10/12/2022 • 06:00
Il Tribunale di Venezia, con decreto del 21 novembre 2022, non ha considerato antisindacale la condotta del datore di lavoro che nega l'utilizzo dei locali aziendali per una assemblea sindacale, precedentemente autorizzata, laddove vi debbano partecipare consulenti esterni.
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La vicenda trae origine dal ricorso ex art. 28 della Legge 300/70 (cd. Statuto dei Lavoratori) presentato da una organizzazione sindacale firmataria del CCNL di settore avverso una società datrice di lavoro affinché venisse accertata e dichiarata l'antisindacalità della sua condotta. Nello specifico, l'organizzazione sindacale lamentava che la società avesse vietato ai propri dipendenti di utilizzare i locali aziendali per svolgere l'assemblea sindacale indetta, benché l'autorizzazione fosse stata già concessa.
Secondo l'organizzazione sindacale, la società le aveva impedito di coinvolgere i lavoratori negli argomenti posti all'ordine del giorno, tra cui vi era la questione dello stress da lavoro correlato, così ostacolando il libero esercizio dell'attività sindacale.
La società, nel costituirsi in giudizio, osservava che i locali aziendali erano stati negati per la prevista presenza di n. 2 consulenti esterni. Tant'è che una successiva assemblea in orario di lavoro e con il medesimo ordine del giorno, ma al di fuori dei locali aziendali, si era regolarmente svolta.
I due consulenti, evidenziava la società, erano soggetti estranei all'azienda i quali ben potevano essere
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