sabato 10/12/2022 • 06:00
Il Tribunale di Venezia, con decreto del 21 novembre 2022, non ha considerato antisindacale la condotta del datore di lavoro che nega l'utilizzo dei locali aziendali per una assemblea sindacale, precedentemente autorizzata, laddove vi debbano partecipare consulenti esterni.
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La vicenda trae origine dal ricorso ex art. 28 della Legge 300/70 (cd. Statuto dei Lavoratori) presentato da una organizzazione sindacale firmataria del CCNL di settore avverso una società datrice di lavoro affinché venisse accertata e dichiarata l'antisindacalità della sua condotta. Nello specifico, l'organizzazione sindacale lamentava che la società avesse vietato ai propri dipendenti di utilizzare i locali aziendali per svolgere l'assemblea sindacale indetta, benché l'autorizzazione fosse stata già concessa.
Secondo l'organizzazione sindacale, la società le aveva impedito di coinvolgere i lavoratori negli argomenti posti all'ordine del giorno, tra cui vi era la questione dello stress da lavoro correlato, così ostacolando il libero esercizio dell'attività sindacale.
La società, nel costituirsi in giudizio, osservava che i locali aziendali erano stati negati per la prevista presenza di n. 2 consulenti esterni. Tant'è che una successiva assemblea in orario di lavoro e con il medesimo ordine del giorno, ma al di fuori dei locali aziendali, si era regolarmente svolta.
I due consulenti, evidenziava la società, erano soggetti estranei all'azienda i quali ben potevano essere respinti dal datore di lavoro rispetto ai propri locali ai sensi dell'art. 20 dello Statuto dei Lavoratori e delle disposizioni del CCNL. Da ciò conseguiva, a suo parere, l'inammissibilità dell'azione promossa dall'organizzazione sindacale per carenza di attualità.
La causa veniva così discussa e trattenuta dal Tribunale di Venezia, in qualità di giudice del lavoro, per la decisione.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale investito della causa, innanzitutto, ha constatato che si era regolarmente svolta una assemblea sui medesimi temi all'ordine del giorno dell'assemblea negata e con le medesime modalità relative alla partecipazione ad essa di consulenti esterni.
Pertanto, a suo parere, non vi è stata alcuna lesione della libertà o azione sindacale, neppure in ottica di pericolo di reiterazione di comportamenti analoghi in futuro. La società aveva negato l'utilizzo dei locali aziendali per la presenza di soggetti estranei all'impresa e all'organizzazione sindacale e non perché tra i temi all'ordine del giorno della stessa vi fosse quello dello stress da lavoro correlato. Infatti, il sindacato l'aveva poi svolta in una diversa località.
Ad avviso del Tribunale, gli estranei possono essere legittimamente respinti dal datore di lavoro rispetto ai propri locali laddove non rientrino tra i soggetti che, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto dei Lavoratori e del CCNL, hanno diritto di partecipare all'assemblea sindacale.
In considerazione di quanto sopra esposto, il Tribunale ha deciso per il rigetto del ricorso presentato dall'organizzazione sindacale, condannandola, in forza del principio della soccombenza, al pagamento delle spese di lite.
Fonte: Trib. Venezia 21 novembre 2022
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