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lunedì 12/12/2022 • 06:00

Fisco Ritenute alla fonte

Sostituti d’imposta chiamati alla cassa il 16 dicembre

La scadenza del 16 dicembre vede interessati anche i sostituti d'imposta, i quali dovranno eseguire i versamenti per le ritenute operate su redditi di capitale, su redditi di lavoro autonomo e dipendente, nonché quelle connesse a contratti di locazione breve.

di Claudia Iozzo - Dottore commercialista

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Le somme corrisposte a titolo di ritenuta assumono una duplice natura nel nostro ordinamento tributario, in relazione all'ammontare dell'imposta assolta che può essere parziale o complessiva: si determinano, quindi, ritenute a titolo d'imposta e ritenute a titolo d'acconto.

Le ritenute a titolo d'imposta estinguono il rapporto tributario con l'applicazione al provento di una percentuale prestabilita che viene sottratta dal reddito del percipiente. In tal caso, il contribuente (sostituito) non ha l'obbligo di dichiarare il reddito interessato.

Le ritenute a titolo d'acconto, invece, costituiscono una parte dell'imposta totale dovuta. Pertanto, al momento della dichiarazione, il contribuente (sostituito) è tenuto ad indicare tra i suoi redditi quelli che sono già stati assoggettati alle ritenute d'acconto e sottrarli dall'imposta dovuta.

Le principali tipologie di redditi soggetti a ritenuta sono:

  • redditi di lavoro dipendente;
  • redditi di lavoro autonomo;
  • redditi di capitale.

Ritenute su redditi di lavoro dipendente e autonomo

Nel caso di redditi di lavoro dipendente, di cui all'art. 51 del DPR 917/1986, la ritenuta rappresenta un'imposta che viene applicata sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore dai sostituti d'imposta. Questi ultimi, possono essere società, enti pubblici e privati persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni, condomini o Amministrazioni pubbliche.

Le ritenute summenzionate, a norma dell'art. 23 del DPR 600/1973, sono operate applicando le aliquote IRPEF e ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito, nonché effettuando le detrazioni previste per carchi di famiglia e per lavoro, previa presentazione della dichiarazione di spettanza del percipiente che dichiara di averne diritto.

Le ritenute su redditi di lavoro dipendente sono versate entro il 16 del mese successivo al pagamento.

Pertanto, il 16 dicembre prossimo, dovranno essere versate, ad esempio:

  • ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio (cod. tributo 1001);
  • addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti (cod. tributo 3802);
  • ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro (cod. tributo 1012).

Nel caso di redditi di lavoro autonomo, invece, i sostituti d'imposta che corrispondono compensi per prestazioni di lavoro autonomo, operano all'atto del pagamento una ritenuta a titolo d'acconto del 20 per cento del compenso, ai sensi dell'art. 25 del DPR 600/1973.

In tal caso, non concorre alla base imponibile l'eventuale addebito a titolo di rivalsa del contributo per la cassa nazionale dell'ordine professione, mentre, è soggetto a ritenuta il contributo INPS del 4 per cento dovuto dai contribuenti che applicano la gestione separata di cui alla L. 335/1995.

Anche le ritenute su redditi di lavoro autonomo devono essere versate all'erario entro il 16 del mese successivo al pagamento. Tra queste, con codice tributo “1040” vi rientrano:

  • le ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l'esercizio di arti e professioni;
  • le ritenute alla fonte su provvigioni (per rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza), di cui all'art. 25-bis del DPR 600/1973.

Ritenute su redditi di capitale

Relativamente ai redditi di capitale, sono tali quei redditi che rappresentano proventi normali per l'impiego del capitale. I redditi di capitale, di cui all'art. 44 del TUIR, possono essere classificati in tre gruppi:

  • da utili o riserve da utili distribuiti, riserve di capitale, somme distribuite per recesso o liquidazione, partecipazione agli utili nei contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza;
  • da interessi derivanti da contratti di mutuo, obbligazioni e titoli, versamenti eseguiti dai soci alla società;
  • da proventi finanziari connessi a rendite, rilascio di fideiussioni o garanzie, contratti di assicurazione sulla vita.

La tassazione di tali redditi avviene secondo il criterio di cassa e, quindi, nel periodo d'imposta dell'incasso del provento. Le ritenute applicate agli stessi, a norma dell'art. 26 del DPR 600/1973, sono versate entro il 16 del mese successivo a quello di corresponsione o maturazione.

Alcune delle ritenute da versare il 16 dicembre prossimo sono, ad esempio:

  • ritenute su premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita (cod. tributo 1050);
  • ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari (cod. tributo 1032);
  • ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti (cod. tributo 1029);
  • ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi (cod. tributo 1030);
  • ritenute su obbligazioni e titoli similari (cod. tributo 1025).

Ulteriori soggetti tenuti al versamento delle ritenute, sono coloro che esercitano attività d'intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, i quali hanno incassato canoni o corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve di cui all'art. 4, c.1 e 3, del DL 50/2017 o, comunque, che sono intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi. 

Tali soggetti, a norma del c. 5 del suindicato art. 4, operano una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario e provvedono successivamente al versamento con codice tributo “1919”.

Da ultimo, occorre ricordare che, anche i condomini, in qualità di sostituti d'imposta, dovranno versare le ritenute operate a titolo d'acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa.

Nello specifico, i versamenti del 16 dicembre interessano:

  • ritenute del 4% operate a titolo d'acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente (cod. tributo 1019);
  • ritenute del 4% operate a titolo d'acconto dell'Ires dovuta dal percipiente (cod. tributo 1020).

Tutte le ritenute esaminate, dovranno essere versate tramite modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 241/1997.

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