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martedì 06/12/2022 • 02:00

Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

Mancata comunicazione opzione bonus edilizi: nota di variazione non consentita

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’erronea emissione di una fattura con l’applicazione dello ''sconto in fattura ex art. 121 del DL 34/2020 e ss. per cessione del credito da committente'' in assenza di mancata comunicazione dell’opzione non ravvisa alcuna delle condizioni ex articolo 26 del DPR n. 633/1972 per emettere una nota di variazione in diminuzione e, conseguentemente, una nuova fattura.

di Paolo Parisi - Avvocato Tributario e Societario in Trento e Bologna

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Premessa Interessante risposta a interpello (n. 581 del 5 dicembre 2022) in cui il Fisco non ritiene corretta l’emissione di una nota di variazione in diminuzione e, conseguentemente, una nuova fattura in presenza di una fattura emessa con lo sconto in fattura per interventi che danno diritto al Superbonus qualora non sia stata comunicata all’Agenzia delle Entrate l’opzione per lo “sconto” entro i termini previsti. L’Agenzia sottolinea che non ricorre alcun presupposto tra quelli previsti dall'articolo 26 del DPR n. 633/1972, per l'emissione di una nota di credito a storno della fattura: la fattura riportando correttamente l'imponibile e l'IVA calcolata sull'intero corrispettivo pattuito al lordo dello ''sconto'' deve considerarsi corretta dal punto di vista fiscale: tuttavia, il prestatore può comunque integrare l'originaria fattura con un separato documento extra fiscale, al solo fine di documentare il mancato pagamento della prestazione attraverso lo sconto ­ non perfezionatosi a causa del mancato invio nei termini della comunicazione più volte richiamata ­ e rilevare il ''quantum'' da saldare. Il caso prospettato Due persone fisiche hanno affidato ad una società l'esecuzione di interventi finalizzati al miglioramento dell'efficientamento energetico dell'unità immobiliare da cui deriva la spettanza del Superbonus del 110%. Nel momento del c...

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