martedì 06/12/2022 • 03:00
Secondo la Cassazione, l’innalzamento del limite per la compensazione dei crediti IVA determina una riduzione della condotta rilevante ai fini dell’applicazione della sanzione ex art. 13 D.Lgs. 471/1997.
redazione Memento
In tema di IVA, l’art. 34 L. 388/2000, sancendo un limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, per i soggetti intestatari di un conto fiscale ha inteso introdurre per ogni periodo di imposta un limite invalicabile alla compensazione di crediti IVA e debiti relativi ad altre imposte, al fine di non squilibrare eccessivamente le previsioni di gettito fiscale annuale: la violazione del limite previsto per legge equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, la cui misura tuttavia deve tener conto dell’innalzamento del limite d’importo compensabile dei crediti IVA, così da determinare la riduzione della condotta sanzionabile all’omesso versamento di importi eccedenti il più elevato tetto. Così si è espressa la Cassazione con l’ordinanza del 1° dicembre 2022 n. 35385, con la quale la Corte ha cassato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro una società. Con tale pronuncia, la Corte si è espressa in materia di favor rei, evidenziando come, ai fini dell’irrogazione della sanzione stabilita per omesso versamento, si deve applicare il principio del favor rei; in tal senso che, qualora dopo l’utilizzo del credito in compensazione sia stato innalzato il limite massimo di crediti IVA compensabili, sia necessario anche determinare nuovamente la sanzione. Secondo i giudici, l’innalzamento del limite della compensabilità dei crediti, nel caso in esame, non potrà non incidere sulle sanzioni, in quanto “L’innalzamento del limite per la compensazione dei crediti IVA determina una riduzione della condotta rilevante ai fini dell’applicazione della sanzione ex art. 13 D.Lgs. 471/1997, che risulta pertanto circoscritta all’omesso versamento di importi eccedenti il più elevato tetto, con conseguente applicazione, ai processi ancora in corso, del regime sanzionatorio più favorevole al contribuente” FONTE: Cass. 1° dicembre 2022 n. 35385.
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