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martedì 06/12/2022 • 06:00

Fisco Novità dal 20 dicembre 2022

PEM: nuove semplificazioni per il rilascio delle prove di origine

Nuove semplificazioni per il rilascio delle prove di origine e un sistema rafforzato di monitoraggio per le Informazioni vincolanti sull'origine (IVO). Sono queste le principali novità introdotte dal regolamento UE 29 novembre 2022, n. 2334, che modifica il contenuto degli articoli 20,61 e 62 del Reg. UE 2447/2015.

di Sara Armella - Avvocato, Studio legale Armella & Associati

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A partire dal 20 dicembre 2022, negli scambi tra i Paesi della regione paneuromediterranea (PEM), sarà possibile determinare l'origine preferenziale delle merci sulla base di uno o più sistemi di norme d'origine. Diventa, inoltre, obbligatorio indicare il codice di riferimento dell'Informazione vincolante sull'origine (IVO) nella dichiarazione doganale. 

Accordi UE – Paesi PEM

Con il Reg. UE 2334/2022 la Commissione europea modifica le norme sull'origine contenute nel Regolamento di esecuzione del Codice doganale dell'Unione europea (Reg. UE 2447/2015).

L'intervento del legislatore europeo si inserisce in un più ampio quadro di manovre volte a promuovere gli scambi commerciali tra l'Unione europea e i Paesi PEM (regione paneuromediterranea), di cui fanno parte ad esempio Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein. L'obiettivo è quello di favorire la ripresa economica delle aziende europee, rendendo più flessibile e immediata la determinazione e l'attestazione dell'origine preferenziale.

Occorre, infatti, ricordare che dal 1° settembre 2021, con l'entrata in vigore dei 13 protocolli bilaterali sulle regole di origine sottoscritti dall'Unione europea e dalle parti contraenti della Convenzione PEM, sono state introdotte alcune norme di origine transitorie. Tali disposizioni rappresentano regole sull'origine flessibili, che possono trovare attuazione in via transitoria e in alternativa a quelle previste dalla Convenzione PEM.

Le semplificazioni per il rilascio delle prove di origine

Il Regolamento UE 2334/2022 ha previsto significative semplificazioni per il rilascio delle prove di origine, attraverso l'introduzione dei nuovi paragrafi 1 bis e 1 ter agli articoli 61 e 62 del reg. UE 2447/2015.

In particolare, è stato previsto che quando, negli scambi tra paesi PEM, sono applicabili due o più sistemi di norme di origine (transitorio o PEM), gli operatori possano determinare l'origine preferenziale delle merci sulla base di uno o più di tali sistemi.

Dal punto di vista pratico, gli operatori devono indicare in dichiarazione il sistema normativo utilizzato per individuare l'origine delle merci. In assenza di tale indicazione, sarà automaticamente applicata la Convenzione PEM.

Il regolamento ha, altresì, previsto che, nel rispetto delle condizioni richieste, l'esportatore può utilizzare le dichiarazioni del fornitore come documenti giustificativi per chiedere il rilascio di un certificato di circolazione o compilare una dichiarazione di origine conformemente alle norme transitorie.

L'origine preferenziale delle merci

Perché i prodotti abbiano diritto di fruire di un dazio zero o ridotto, previsto da un accordo di libero scambio, è necessario che l'importatore sia in grado di documentarne l'origine.

Il tema dell'origine doganale, pertanto, rappresenta uno degli aspetti più rilevanti per gli operatori che operano nel mondo dell'import-export. Conoscere le condizioni necessarie per poter fruire delle agevolazioni previste dai numerosi Accordi di libero scambio, consente di ottimizzare i tempi e i costi delle operazioni doganali, riducendo il rischio di contestazioni.

Com'è noto, l'origine integra il legame geografico ed economico che collega un bene a un Paese, o a un gruppo di Paesi, identificando il luogo in cui il bene è venuto a esistenza o è stato realizzato ed è determinata secondo regole e criteri specifici.

Per determinare l'origine di un prodotto è necessario fare riferimento alle caratteristiche intrinseche di un bene, al luogo e al modo in cui è stato prodotto o realizzato, distinguendosi così dalla provenienza, che rappresenta soltanto un dato accidentale, rappresentato dal luogo di partenza del trasporto internazionale.

Una volta accertata l'origine preferenziale delle merci, è garantito un trattamento agevolato, rappresentato da esenzioni o riduzioni dei dazi doganali, in base alle relative aliquote indicate nella TARIC (Tariffa integrata della Comunità Europea).

Tali agevolazioni sono subordinate a presupposti sostanziali (prodotti interamente ottenuti o lavorazioni sufficienti nel Paese beneficiario), clausole anti-abuso (principio di territorialità o trasporto diretto), nonché a una prova dell'origine preferenziale (Eur 1, dichiarazione su fattura dell'esportatore autorizzato o registrato nella banca dati REX).

Il monitoraggio delle ITV e delle IVO

Per prevenire una contestazione doganale, derivante da una errata indicazione della classificazione o dell'origine doganale delle merci, gli operatori possono chiedere all'Autorità doganale un parere vincolante circa la corretta classificazione o origine doganale di un prodotto, ossia un'Informazione tariffaria vincolante (ITV) o un'Informazione vincolante sull'origine (IVO).

Tali strumenti sono vincolanti non soltanto per tutte le autorità doganali europee, ma anche per lo stesso richiedente. Esse sono, pertanto, sottoposte a un attento monitoraggio da parte della autorità doganali competenti.

La disciplina sul monitoraggio delle decisioni relative alle ITV è contenuta nell'art. 20, Reg. UE 2447/2015, il quale stabilisce che, nel caso di formalità doganali riguardanti merci oggetto di una decisione ITV, debba essere indicato in dichiarazione il numero di riferimento della decisione stessa. 

Attualmente tale obbligo riguardava solo le ITV, senza estendersi anche alle IVO.

In tale quadro normativo si è inserito il regolamento in esame, che, modificando l'art. 20 Reg. UE 2447/2015, ha previsto, a partire dal 20 dicembre 2022, l'estensione di tale adempimento anche alle IVO.

Fonte: REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2334, 29 novembre 2022

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