giovedì 08/12/2022 • 06:00
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33134 pubblicata il 10 novembre 2022, ha considerato illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato ad un dipendente (assente per 7 giorni consecutivi) per aver consegnato il certificato di malattia dopo aver ricevuto la contestazione disciplinare. Ciò in quanto, nel caso di specie, il CCNL di settore prevede l'ipotesi della tardiva giustificazione.
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Il caso
Una società avviava, il 27 luglio 2017, un procedimento disciplinare a carico di un proprio dipendente, risultato assente dal lavoro per 7 giorni consecutivi senza aver fornito alcuna giustificazione al riguardo. Il procedimento si concludeva con il licenziamento per giusta causa del lavoratore, il quale si rivolgeva al Tribunale affinché ne venisse accertata l'illegittimità.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso presentato, dichiarava illegittimo il provvedimento espulsivo. Decisione questa che veniva confermata in secondo grado.
In particolare, i giudici di merito osservavano che la società aveva ricevuto alla data del recesso (ossia il 3 agosto 2017) la certificazione medica inviata dal lavoratore il precedente 28 luglio (ovvero l'ottavo giorno successivo all'assenza). Ciononostante, la stessa aveva deciso di procedere con il suo licenziamento, sulla base dell'assunto che era “risultato assente dal servizio senza giustificazione...dal 21 al 26/7/2017 poiché non è ad oggi pervenuta alcuna certificazione medica volta a coprire il suddetto periodo di assenza”.
Ad avviso della Corte di Appello, le disposizioni del CCNL di settore non equiparano l'assenza ingiustificata
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