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lunedì 05/12/2022 • 11:30

Lavoro Versamento con Modello F24

Rivalutazione TFR: pagamento dell’imposta sostitutiva entro il 16 dicembre

Si avvicina la scadenza del termine per il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalla rivalutazione del TFR. Entro il 16 dicembre 2022, infatti, i datori di lavoro sostituti di imposta devono procedere al pagamento mediante Modello F24, utilizzando l’apposito codice tributo 1712, che dovrà poi essere rappresentato nel Modello 770.

a cura di

redazione Memento

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Entro il 16 dicembre 2022, i datori di lavoro sostituti di imposta devono procedere al pagamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalla rivalutazione del TFR mediante Modello F24 (utilizzando l’apposito codice tributo 1712) che dovrà poi essere rappresentato nel Modello 770.

Che cos’è la rivalutazione del TFR?

Il fondo TFR accantonato al 31 dicembre di ogni anno (escluse le quote maturate nell’anno stesso) deve essere rivalutato sulla base di un apposito coefficiente.

La rivalutazione si effettua alla fine di ciascun anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Il coefficiente di rivalutazione è composto da un tasso fisso (1,50%) e da uno variabile, pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro, l’indice ISTAT è quello che risulta nel mese in cui è avvenuta l’interruzione.

Che cos’è l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR?

Sulle rivalutazioni dei fondi per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 17%: la misura si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015 (in precedenza, l’imposta era pari all’11%).

Il versamento dell’imposta è a carico del datore di lavoro o ente pensionistico e deve essere effettuata in due rate: l’acconto entro il 16 dicembre e il saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo.

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24.

L’imposta sostitutiva non è dovuta per i contribuenti che aderiscono a una forma pensionistica complementare. In questo caso, infatti, il lavoratore è privo del TFR che viene interamente destinato al fondo pensione.

ATTENZIONE: Non si applica il regime di tassazione separata sulle quote di indennità di fine rapporto di importo superiore a € 1.000.000 (questo importo concorre alla formazione del reddito complessivo).

Tale disposizione si applica in ogni caso a tutti i compensi e le indennità erogati agli amministratori delle società di capitali.

Inoltre, saranno interessate dalla modifica le indennità e i compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Chi versa l’imposta?

Il versamento dell’imposta è a carico del datore di lavoro o ente pensionistico.

In caso di operazioni di fusione o di scissione che comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti, sono tenuti a effettuare i dovuti versamenti dell’acconto (e anche del saldo) dell’imposta sostitutiva:

  • gli stessi soggetti, fino alla data di efficacia della fusione o della scissione;
  • la società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o dalla scissione, successivamente alla data di efficacia dell’operazione.

In presenza di operazioni che non comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti, sono tenuti a effettuare i versamenti:

  • il soggetto originario, relativamente al personale per il quale non si verifica alcun passaggio presso altri datori di lavoro;
  • il soggetto presso il quale si verifica, senza interruzione del rapporto di lavoro, il passaggio dei dipendenti e del relativo TFR maturato.

Come calcolo la prima rata?

L’acconto da versare a dicembre si può determinare utilizzando due metodi alternativi:

  • storico;
  • previsionale.

Metodo storico

Metodo previsionale

Il datore di lavoro/ente pensionistico deve calcolare l’acconto sul 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, considerando anche le rivalutazioni relative ai TFR eventualmente erogati nel corso dell’anno

Il datore di lavoro/ente pensionistico deve determinare presuntivamente l’acconto dovuto sul 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale si versa l’acconto.

In questo caso, l’imponibile da utilizzare è dato dal TFR maturato fino a tutto il 31 dicembre dell’anno precedente relativo a tutti i dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell’anno in corso

Esempio

L’imponibile da utilizzare per il 2022 sarà calcolato sul TFR maturato fino al 31 dicembre 2021 facendo riferimento al numero dei dipendenti ancora in forza al 30 novembre 2022.

Dipendenti cessati prima del 16 dicembre: cosa sapere

Nell’ipotesi in cui prima del 16 dicembre tutti i dipendenti abbiano cessato il rapporto di lavoro, è possibile determinare l’acconto non sulla quota di rivalutazione dell’anno precedente ma su quella maturata nello stesso anno in cui si versa.

Come calcolo il saldo?

Il saldo dell’imposta sostitutiva, da versare entro il 16 febbraio 2023, si calcola prendendo come riferimento la fine dell’anno e applicando l’aliquota dell’17% sulle rivalutazioni del TFR che si sono determinate nell’anno stesso.

L’importo da versare è al netto di quanto già versato in acconto.

Scadenze di pagamento: facciamo un riepilogo sul come e quando

Imposta sostitutiva TFR

Entro quando (1)

Come (2)

Con quale codice

Acconto

16 dicembre 2022

Mod. F24

Codice tributo 1712

Saldo

16 febbraio 2023

Mod. F24

Codice tributo 1713

(1) Se il rapporto di lavoro cessa nel corso dell’anno i termini di versamento restano invariati.

(2) I datori di lavoro possono compensare l’imposta sostitutiva, direttamente nel modello F24, utilizzando eventuali crediti maturati per altre imposte o contributi. Per il versamento dell’imposta sostitutiva è possibile usufruire anche del credito che deriva dal prelievo anticipato sui trattamenti di fine rapporto: tale credito può essere utilizzato fino a compensazione dell’imposta sostitutiva dovuta e l’importo compensato non rileva per la determinazione del limite annuo massimo di compensazione.

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