lunedì 05/12/2022 • 10:50
Per far fronte alla grave situazione emergenziale tutt’ora in corso sull’isola di Ischia, è stato pubblicato con urgenza in GU il DL 186/2022 che prevede la sospensione dei versamenti contributivi e altri aiuti per la popolazione e le aziende coinvolte dalla frana.
redazione Memento
Il Governo, per fronteggiare la grave situazione di emergenza ancora in corso sull’isola di Ischia, ha deciso per la pubblicazione urgente di un Decreto-Legge (DL 186/2022) che prevede la sospensione dei versamenti contributivi e altri misure di sostegno per la popolazione e le attività commerciali colpite dalla frana e dagli eccezionali eventi metereologici degli ultimi giorni. Sospensione dei versamenti contributivi Riepiloghiamo nella tabella sottostante il funzionamento della nuova sospensione dei contributi adottata dal Governo e vigente dal 4 dicembre 2022: Campo di applicazione Oggetto della sospensione Ripresa dei versamenti Soggetti che al 26 novembre 2022 avevano la residenza o la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia. Nel periodo 26 novembre 2022 – 30 giugno 2023 sono sospesi i termini: - dei versamenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; - degli adempimenti tributari; - relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; - relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi: - in unica soluzione entro il 16 settembre 2023 o - mediante rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 settembre 2023. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento non ancora affidati all'agente della riscossione riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni sono effettuati entro il 30 settembre 2023. Fonte: art. 1 DL 186/2022: GU 3 dicembre 2022 n. 283
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