mercoledì 07/12/2022 • 06:00
Entro il 16 dicembre 2022, i soggetti passivi IMU saranno chiamati alla cassa per il versamento del saldo dell'imposta per l'anno 2022. La determinazione dell'importo dovrà avvenire considerando eventuali variazioni intervenute sulla quota di possesso ed il possibile aggiornamento delle aliquote.
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L'Imposta Municipale Propria (c.d. IMU), di cui all'art. 1, c. 743, L. 160/2019, è dovuta dalle persone fisiche ed enti commerciali, possessori di immobili diversi dall'abitazione principale (ad eccezione delle cosiddette abitazioni di lusso, vale a dire gli immobili accatastati nelle categorie A/1, A/8 e A/9). Nello specifico, i soggetti passivi dell'imposta, sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi. È, inoltre, soggetto passivo IMU:
Il versamento dell'IMU avviene generalmente in due rate: la prima con scadenza il 16 giugno e la seconda a saldo il 16 dicembre. Tuttavia, il contribuente può optare per il pagamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione entro il 16 giugno.
Termini di versamento diversi sono previsti per gli enti non commerciali, i quali effettuano il pagamento dell'IMU in tre rate di cui le prime due (di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente) devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, mentre, l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, dev'essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
Calcolo dell'IMU
La determinazione dell'imposta avviene applicando alla base imponibile, la quale rappresenta il valore dell'immobile, l'aliquota stabilita dal Comune presso cui si trova l'unità immobiliare stessa.
Per i fabbricati iscritti in catasto, il suindicato valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutate del 5 per cento (art. 3, c. 48, L. 662/1996), i seguenti moltiplicatori:
Nell'ipotesi in cui nel corso del periodo d'imposta siano intervenute delle variazioni di rendita catastale a seguito d'interventi edilizi sul fabbricato, gli stessi, a norma di quanto previsto dal c. 745 della L. 160/2019, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
Per quanto riguarda, invece, le aree fabbricabili, il valore ai fini del calcolo è costituito da quello venale al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, ovvero dall'adozione degli strumenti urbanistici in caso di variazione in corso d'anno.
Sono previste, altresì, delle agevolazioni con riduzione della base imponibile del 50 per cento nei casi di:
Alla base imponibile così determinata, si applicano le aliquote IMU per le quali è stabilità una misura base che potrà essere variata dai comuni azzerandola o aumentandola entro una determinata soglia. A titolo d'esempio, l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Nel caso d'immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento (di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato) ed i comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
Per quanto riguarda, invece, gli immobili diversi dall'abitazione principale, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento ed i comuni possono incrementarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
L'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune al valore IMU dell'immobile, deve successivamente essere rapportata sia al periodo di possesso dello stesso, sia alla quota di proprietà del soggetto passivo. A tal fine, infatti, occorre ricordare che, qualora intervengano più soggetti, con riferimento ad uno stesso immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria. Pertanto, nell'applicazione dell'imposta, è necessario considerare gli elementi soggettivi e oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione dell'esenzioni o agevolazioni.
Pertanto, volendo fare un esempio numerico, si consideri il caso di un immobile di proprietà di tre contribuenti per una quota pari ad 1/3 ciascuno. Per il contribuente A e B rappresenta un immobile diverso dall'abitazione principale, mentre, per il contribuente C, è “prima casa”. La rendita catastale è di 278,63 euro.
Per il calcolo dell'imposta si procede a determinare la rendita rivalutata del 5%, pari a 292,55 (278.63*5%) per poi moltiplicarla per il coefficiente di 160. Si ottiene, quindi, un valore IMU dell'immobile pari a 46.809,44.
Supponendo che l'aliquota IMU comunale sia dello 0,86%, l'imposta annuale è pari a 402,57 euro.
Tale imposta andrà poi versata dai contribuenti in relazione alla quota di possesso, ma anche in dipendenza dell'eventuale natura di abitazione principale.
Pertanto, i contribuenti A e B versano ciascuno annualmente 1/3 di 402,57 euro. La restante parte di 1/3 di proprietà del contribuente C, non è dovuta dallo stesso essendo abitazione principale.
Deducibilità dell'imposta
L'IMU relativa ad immobili ad uso strumentale, è deducibile dal reddito d'impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, mentre, ai fini IRAP non è ammessa la deduzione. A tal fine è opportuno ricordare che, per i periodi d'imposta 2020 e 2021, il c. 773 della L. 160/2019, aveva disposto un regime transitorio prevedendo l'applicazione della deduzione nella misura del 60 per cento. Dal 2022, invece, la deducibilità dal reddito è integrale.
Sanzioni
In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta in esame, trova applicazione l'art. 13 del D. Lgs. 471/1997, il quale prevede una sanzione amministrativa del 30 per cento di ogni importo non versato. Tale sanzione si riduce alla metà (15%) per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, mentre, se il pagamento avviene con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione suindicata è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo. Rimane ferma, tuttavia, l'applicazione del ravvedimento operoso, di cui all'art. 13 del D. Lgs. 472/1997.
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