martedì 06/12/2022 • 06:00
La Cassazione afferma che può considerarsi legittimo un accordo tra le parti di modifica del CCNL originariamente scelto, con conseguente modifica peggiorativa del trattamento retributivo, fatti salvi i c.d. diritti quesiti. Tale accordo rientra nella libera autonomia delle parti e non necessita della formalizzazione in sede protetta.
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