martedì 06/12/2022 • 06:00
La Cassazione afferma che può considerarsi legittimo un accordo tra le parti di modifica del CCNL originariamente scelto, con conseguente modifica peggiorativa del trattamento retributivo, fatti salvi i c.d. diritti quesiti. Tale accordo rientra nella libera autonomia delle parti e non necessita della formalizzazione in sede protetta.
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La Corte d’appello territorialmente competente, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva la domanda presentata da una giornalista pubblicista, dipendente di una emittente radiofonica dal 1993 con mansioni di “radio report”. In particolare, la giornalista aveva eccepito l’inefficacia e l’illiceità del passaggio dal CCNL scelto in fase di assunzione, quello giornalistico, al CCNL Radiotelevisioni private a seguito di accordo negoziale con la datrice di lavoro. Cambiamento questo che aveva comportato un mutamento di inquadramento e una riduzione della sua retribuzione, pretendendo quindi il pagamento delle differenze retributive spettanti in ragione proprio della perdurante applicabilità al suo rapporto del CCNL giornalistico.
Nel respingere la domanda, la Corte d’appello condannava la giornalista alla restituzione alla datrice di lavoro della somma, calcolata al lordo, oltre accessori, corrispostale in esecuzione della sentenza di primo grado. La lavoratrice decideva così di ricorrere in cassazione.
La soluzione della Corte di Cassazione
Investita della causa, la Corte di Cassazione ha sottolineato che l’applicabilità al rapporto di lavoro in esame del CCNL Rad
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