lunedì 05/12/2022 • 06:00
Con la sentenza n. C-141/20 sulla soggettività passiva IVA all'interno del Gruppo IVA, la Corte UE dispone che è consentito ad una società affiliata del gruppo di essere l'unica tenuta al pagamento delle imposte corrispondenti agli altri membri, senza la necessaria maggioranza dei diritti di voto ed una partecipazione maggioritaria nella società controllata.
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Con la domanda pregiudiziale il giudice chiedeva alla Corte UE se il regime interno di “unità fiscale” (Organschaft) fosse compatibile con il diritto dell'UE, in tema di Gruppi IVA, di cui all'art. 4, par. 1 e 4, c. 2, della Sesta Dir. IVA 77/388 (attuale art. 11 della Dir. IVA di rifusione n. 112/2006).
Il caso
Si chiedeva, nello specifico, se il comma 2 citato consentisse o meno ad uno Stato membro di stabilire che il soggetto passivo IVA potesse essere, in luogo del Gruppo IVA, un membro dello stesso (nel caso specifico la società madre).
Si chiedeva poi se uno Stato membro potesse specificare, mediante tipizzazione, i casi in cui determinati membri potessero essere considerate non indipendenti ai sensi della Sesta Dir. IVA, nel caso in cui fossero integrati dal punto di vista finanziario, economico ed organizzativo nella struttura di un'altra impresa, potendo questa imporre le proprie direttive a tale soggetto.
Nella causa in oggetto era controversa la qualificazione, quale Gruppo IVA, in relazione al vincolo tra la società NGD (srl di diritto tedesco) e le sue due controllanti società A quale organismo collettivo di diritto pubblico (al 51%) e società C eV quale
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