venerdì 02/12/2022 • 14:58
Con la sentenza n. 45588 del 1° dicembre 2022, la Cassazione ha stabilito che nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti fiscali, il cessionario che acquista crediti frutto di una frode è difficilmente qualificabile, agli effetti del sequestro e della successiva confisca, come persona estranea al reato.
redazione Memento
La Cassazione, con la sentenza n. 45588 del 1° dicembre 2022, è tornata a pronunciarsi relativamente ai sequestri presso terzi in buona fede di crediti fiscali legati a frodi. In questa sentenza, i giudici sostengono che, nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti fiscali, il cessionario che acquista crediti frutto di una frode è difficilmente qualificabile, agli effetti del sequestro e della successiva confisca, come persona estranea al reato. Chi acquista crediti fiscali frutto di frode ottiene, infatti, un vantaggio economico dall'acquisto, dal momento che il prezzo è inferiore, anche notevolmente, al valore nominale del credito ed è responsabile penalmente per indebita compensazione (art. 10 quater D.Lgs. 74/2000). Secondo i giudici, inoltre, nonostante la disciplina della cessione dei crediti fiscali non attribuisca originariamente compiti di controllo al cessionario, esiste un corposo elenco di prescrizioni antiriciclaggio (di cui al D.Lgs. 231/2007) che rendono opportuno svolgere attività di controllo preventivo e non successivo rispetto alla monetizzazione dei crediti. Nel caso di specie, ad alcuni soggetti è stato contestato di avere creato crediti di imposta fittizi, nel dettaglio i bonus casa, per monetizzarli attraverso la cessione; tali crediti sono stati sottoposti a sequestro finalizzato alla confisca. In questa situazione, il cessionario risulterebbe parte offesa rispetto alla frode organizzata. La Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato al tribunale di Parma per un nuovo giudizio, allo scopo di avere una nuova valutazione sulla qualifica del cessionario come persona effettivamente estranea al reato e distante da una condotta illecita, pur mostrando grossi dubbi a riguardo. La sentenza si inserisce coerentemente nel recente orientamento della Cassazione in materia, dopo le ultime pronunce in cui è stato enunciato il principio in base al quale per il sequestro impeditivo è sufficiente il collegamento tra il reato e la cosa e non quello tra il reato e l'autore, non avendo rilevanza la buona fede di chi ha comprato (cfr Cass. pen. 23 novembre 2022 n. 44647). Fonte: Cass. pen. 1° dicembre 2022 n. 45588
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