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lunedì 05/12/2022 • 06:00

Lavoro DDL di Bilancio 2023

Assegno unico universale e congedi: sostegno alle famiglie nel 2023

Il disegno di legge di Bilancio per l'anno 2023 prevede significative novità in materia di Assegno Unico Universale e congedi parentali. Viene, infatti, incrementato l'assegno per le famigliepiù numerose e i congedi diventano economicamente più vantaggiosi per le madri lavoratrici.

di Marcella De Trizio - Avvocato - Studio ArlatiGhislandi

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Il 21 novembre scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge di bilancio per l'anno 2023 recante “il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 e l'aggiornamento del Documento programmatico di bilancio”.

La manovra per il prossimo anno è stata quantificata in 35 miliardi di Euro.

Numerosi sono i provvedimenti concepiti in favore delle famiglie aventi carattere previdenziale e assistenziale. Si tratteranno fra tutti in questa sede gli interventi sull'assegno unico universale, che, come noto, dallo scorso anno ha preso il posto dell'ANF e le modifiche apportate al trattamento economico e normativo dei congedi parentali.

Assegno unico universale

L'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230, prevede per ciascun figlio minorenne e, limitatamente all'anno 2022, per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età, un importo pari a 175 euro mensili. Tale importo spetta:

  • in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro
  • per livelli di ISEE superiori, si riduce gradualmente secondo importi tassativamente indicati fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.
  • per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante

Il citato articolo 4 al comma 4 prevede, per ciascun figlio con disabilità minorenne e, limitatamente all'anno 2022, anche fino al compimento del ventunesimo anno di età, una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità, degli importi predetti pari a:

  • 105 euro mensili in caso di non autosufficienza,
  • a 95 euro mensili in caso di disabilità grave
  • e a 85 euro mensili in caso di disabilità media.

Un'ulteriore maggiorazione è prevista per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro, per cui allo stato, la norma (art. 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230), limitatamente all'anno 2022, prevede un incremento di 120 euro al mese delle maggiorazioni nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità.

Le novità

Il disegno di legge di bilancio prevede il riconoscimento degli importi e delle maggiorazioni citate a regime. Invero l'art. 65 del disegno di legge elimina dal citato articolo 4 commi 1 e 4 l'espressione “limitatamente all'anno 2022”.

Anche le maggiorazioni previste per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro, disciplinati dall'art. 5 c. 9 -bis, vengono resi strutturali.

Si prevede, per l'effetto l'abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art. 4 che dall'anno 2023 introducono una maggiorazione dell'importo fino a 80 euro per i figli con più di 21 anni e di 85 euro per figli di età superiore.

Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2023, gli importi dell'Anf citati al comma 1 sono incrementati del cinquanta per cento:

  • per ciascun figlio di età inferiore ad un anno
  • per i nuclei con tre o più figli per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni, per livelli isee fino a 40.000 euro.

DISCIPLINA VIGENTE

art. 4 c. 1 e 2 D.Lgs. 230/2021

DISEGNO DI LEGGE

art. 65 c. 2 lett. a) n. 3

FIGLI

IMPORTO DELL'ASSEGNO

FIGLI

IMPORTO DELL'ASSEGNO

- ciascun figlio minorenne

- solo per il 2022 per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età

- 175 euro mensili per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro;

- riduzione graduale per ISEE superiori a 15.000 euro

- 50 euro per un ISEE pari o superiori a 40.000 euro.

- ciascun figlio minorenne;

- per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età.

- 175 euro mensili per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro;

- riduzione graduale per ISEE superiori a 15.000 euro –

- 50 euro per un ISEE pari o superiori a 40.000 euro.

- figlio di età inferiore ad un anno;

- nuclei con tre o più figli per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni, per livelli isee fino a 40.000 euro.

- gli importi sopra indicati sono incrementati del 50%

DISCIPLINA VIGENTE

art. 4 c. 4 D.Lgs. 230/2021

DISEGNO DI LEGGE

art. 65 c. 2 lett. a) n. 2

FIGLI

IMPORTO DELLA MAGGIORAZIONE

FIGLI

IMPORTO DELLA MAGGIORAZIONE

- ciascun figlio con disabilità minorenne

- limitatamente all'anno 2022, anche fino al compimento del ventunesimo anno di età

Importi predetti maggiorati con i seguenti:

- 105 euro mensili in caso di non autosufficienza;

- a 95 euro mensili in caso di disabilità grave

- e a 85 euro mensili in caso di disabilità media.

- ciascun figlio con disabilità minorenne

- anche fino al compimento del ventunesimo anno di età

Importi predetti maggiorati con i seguenti:

- 105 euro mensili in caso di non autosufficienza;

- a 95 euro mensili in caso di disabilità grave

- e a 85 euro mensili in caso di disabilità media.

DISCIPLINA VIGENTE

art. 5 c. 9-bis D.Lgs. 230/2021

DISEGNO DI LEGGE

art. 65 c. 2 lett. b)

FIGLI/CONDIZIONI

IMPORTO DELLA MAGGIORAZIONE

FIGLI

IMPORTO DELLA MAGGIORAZIONE

-  nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità

- ISEE non superiore a 25.000 euro

120 euro per l'anno 2022

-  nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità

- ISEE non superiore a 25.000 euro

120 euro

Il congedo parentale

La legge di bilancio, all'art. 66 interviene sul congedo parentale disciplinato dagli articoli 32 e ss. D.lgs. 151/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”.

La norma prevede, per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, che ciascun genitore abbia diritto di astenersi dal lavoro.

I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il caso in cui il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi. In tale ultima ipotesi il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.

Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità (c.d. astensione obbligatoria: artt. 16 e ss.), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

b) al padre lav oratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui il padre eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi;

c) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto l'affidamento esclusivo del figlio, ai sensi dell'articolo 337-quater del Codice civile, ovverosia nelle ipotesi in cui l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. In quest'ultimo caso, l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato

La novità

Il disegno di legge di bilancio va a prevedere un trattamento migliorativo per la lavoratrice ed il lavoratore sotto il profilo economico e normativo, attraverso la modifica dell'art. 34.

Invero, la normativa previgente prevedeva per i periodi di congedo parentale descritti, fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi.

Con la legge di bilancio, per la sola madre lavoratrice, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, è previsto un trattamento economico pari all'80 per cento della retribuzione.

La disposizione si applica con riferimento alle lavoratrici che terminano il periodo di congedo di maternità obbligatorio (Capo III D.Lgs. 151/2001) successivamente al 31 dicembre 2022.

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