venerdì 02/12/2022 • 12:00
La Corte Costituzionale, con le motivazioni rese note nel Comunicato del 1° dicembre 2022, promuove le scelte del Legislatore adottate durante il periodo pandemico ritenendo legittimo l’obbligo vaccinale previsto per il personale sanitario. Si attende ora il deposito della sentenza.
redazione Memento
La Corte Costituzionale “salva” quanto deciso dal Legislatore: la scelta di introdurre l’obbligo vaccinale per alcune categorie professionali, sanitari e personale docente, e per gli over 50, non risulta, infatti, né irragionevole, né sproporzionata. Questo il parere espresso dalla Consulta, secondo quanto si legge nel Comunicato stampa del 1° dicembre 2022, in merito alla legittimità dell’obbligo vaccinale introdotto durante il periodo emergenziale dovuto alla pandemia da COVID-19. Si resta, al momento, in attesa del deposito della sentenza per entrare nel dettaglio delle motivazioni. La decisione della Corte tra inammissibilità, ragionevolezza e non fondatezza La Corte ha ritenuto inammissibile, per ragioni processuali, la questione relativa alla impossibilità, per gli esercenti le professioni sanitarie che non abbiano adempiuto all’obbligo vaccinale, di svolgere l’attività lavorativa, quando non implichi contatti interpersonali. Sono state ritenute invece non irragionevoli, né sproporzionate, le scelte del legislatore adottate in periodo pandemico sull’obbligo vaccinale del personale sanitario. Ugualmente non fondate, infine, sono state ritenute le questioni proposte con riferimento alla previsione che esclude, in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale e per il tempo della sospensione, la corresponsione di un assegno a carico del datore di lavoro per chi sia stato sospeso; ciò, sia per il personale sanitario, sia per il personale scolastico. Ripercorriamo i passaggi della vicenda Le sanzioni previste dalla Legge per i c.d. “no vax” hanno generato numerosi dibattiti in merito alla loro legittimità e al necessario bilanciamento tra diversi interessi in gioco, tra cui, naturalmente, la tutela della salute pubblica e la libertà personale. Infatti, pur rientrando nelle categorie vincolate al rispetto dell’obbligo vaccinale, molti sono stati coloro che hanno rifiutato di vaccinarsi, subendo per questo la sospensione dal lavoro e dello stipendio. Come era prevedibile, il dubbio sulla legittimità o meno dell’obbligo vaccinale è stato da subito oggetto di attenzione, ponendosi alla base di numerose sentenze di merito, tra le quali quelle rese dai Tribunali di Brescia, Catania e Padova e dal Tar della Lombardia. È in tale contesto che si pone la pronuncia della Corte Costituzionale, destinata ad essere il punto di partenza di numerose considerazioni e dibattiti. Le questioni poste alla base della pronuncia resa dalla Corte Costituzionale sono state presentate da cinque uffici giudiziari con 11 ordinanze. Alcune riguardavano la stessa legittimità dell'obbligo, altre la proporzionalità delle sanzioni, soprattutto con riferimento ai lavoratori a distanza, e la sicurezza dei vaccini. La Corte ha respinto tutte le questioni sollevate, ponendosi in linea con la giurisprudenza precedente che si era espressa a favore dell'obbligo vaccinale in presenza di tre condizioni: se migliora la salute dell'individuo e della collettività; se le conseguenze sono tollerabili; se, in caso di danni ulteriori e non prevedibili, è previsto un equo indennizzo. In particolare, come sinteticamente detto, la Consulta ha ritenuto: per ragioni processuali inammissibile la questione relativa alla impossibilità, per i sanitari no vax, di svolgere l'attività lavorativa, quando non implichi contatti interpersonali; non irragionevoli, né sproporzionate, le scelte del legislatore adottate in periodo pandemico sull'obbligo vaccinale del personale sanitario; non fondate, sia per i sanitari che per il personale docente, le questioni proposte con riferimento alla previsione che esclude, in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale e per il tempo della sospensione, la corresponsione di un assegno a carico del datore di lavoro per chi sia stato sospeso. Si resta in attesa del deposito della sentenza per leggere le motivazioni che hanno portato la Corte a tale decisione. Fonte: Com. Stampa C.Cost. 1° dicembre 2022
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