sabato 03/12/2022 • 06:00
Il disegno di legge di Bilancio 2023 introduce una serie significativa di misure di definizione delle liti tributarie. Il fatto che siano rubricate come misure di sostegno per il contribuente da forse la cifra dell’intervento che, più che deflazionare il contenzioso, sembra propriamente rivolto a fornire ai contribuenti la possibilità di una soluzione vantaggiosa delle loro pendenze fiscali.
Le misure di definizione delle liti tributarie L'intendimento del DDL bilancio 2023 con l'inserimento di una serie significativa di misure di definizione delle liti tributarie, è stato anche quello di ridurre il contenzioso, soprattutto in Cassazione: si può osservare, infatti, come per la Cassazione, se si considera anche la misura introdotta con la L. 130/2022, gli strumenti di definizione a disposizione sono ben tre. Sottotraccia, però, vi debbono essere state altre ragioni perché altrimenti non si comprendono talune delle soluzioni ipotizzate. Colpisce, innanzitutto, la numerosità delle soluzioni proposte, che vanno a coinvolgere praticamente tutte le possibili ipotesi di conflitto (attuale o potenziale) Fisco-contribuente. È stata così prevista una sanatoria per gli avvisi di irregolarità, una regolarizzazione degli errori formali che non rilevano nella determinazione della base imponibile, è stato previsto un ravvedimento speciale per le dichiarazioni relative al 2021 e precedenti, un'adesione agevolata, ossia una misura volta a promuovere accertamenti con adesione ed acquiescenze, una definizione agevolata delle controversie tributarie, pendenti in ogni stato e grado, una conciliazione agevolata, una rinuncia agevolata delle liti pendenti in Cassazione, una regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione oppure conciliazione, uno stralcio delle partite a ruolo fino a € 1.000 ed, infine, una definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo affidate all'Agente della riscossione. Si offre, così, un quadro estremamente composito, anche di difficile lettura. Soprattutto, perché viene difficile intravedere una ratio unitaria, in grado di raccordare le varie misure. Sono infatti diverse le modalità di adesione, nonché i termini che fissano il momento utile per aderire. Sono poi diversi l'ammontare del beneficio accordato da ciascuna misura nonché le regole di versamento, tra soluzioni uniche e rateazione. Circa i termini, basta osservare che in taluni casi si prende, come termine ultimo entro cui deve sussistere la vicenda oggetto di intervento, la data di entrata in vigore della legge: così è, ad esempio, per la definizione delle controversie tributarie, oppure per la conciliazione agevolata o la rinuncia agevolata delle cause pendenti in Cassazione o per lo stralcio dei carichi fino a mille euro. In altri casi, però, il termine è fissato al 31 ottobre 2022, come avviene per la regolarizzazione delle irregolarità formali, oppure al 31 dicembre 2021 per il ravvedimento speciale, al 31 marzo 2023 per l'adesione agevolata, oppure al 30 giugno 2022 per la definizione agevolata dei carichi pendenti. Una varietà di date che già di per sé rende complesso il quadro di insieme. Vi è poi la determinazione degli importi dovuti e, così, la misura del beneficio, che varia da intervento ad intervento. In taluni casi è prevista la riduzione anche dell'imposta pretesa, e non sono dovuti né le sanzioni né gli interessi; ciò accade per la definizione delle liti. In altri casi, invece, si interviene solo sulle sanzioni (ridotte ad un diciottesimo che però, nel caso dell'adesione agevolata, va calcolato sulla riduzione conseguente all'istituto dell'adesione, diversamente da quanto però sembra previsto per la conciliazione agevolata, dove il diciottesimo parrebbe sulle sanzioni al minimo previsto dalla legge); in questo caso, quindi, sono dovuti anche gli interessi. Interessi che, invece, in altri casi ancora non sono dovuti, come accade per la definizione dei carichi affidati all'Agente della riscossione. Insomma, un regime estremamente diversificato. Da ultimo, è diversificato a seconda dei casi, anche il regime del versamento. In talune ipotesi il versamento deve essere fatto in un'unica soluzione, come accade per la rinuncia agevolata delle liti pendenti in Cassazione. In altre ipotesi, invece, è ammesso il pagamento rateale, ma poi cambia il numero delle rate consentito, che va da otto (come per il ravvedimento speciale) a venti rate trimestrali (come accade, ad esempio, per l'adesione agevolata). Si assiste, insomma, ad una estrema varietà di parametri e modulazione di soluzioni, che complica assai la lettura e comprensione del testo, nonché e soprattutto, l'elaborazione di corrette strategie. Ma il problema adesso è un altro. Il fatto che la bozza di disegno di legge sia già uscita in circolazione ha fatto si che si sia materializzata, come variabile di cui già tenere conto, la concreta possibilità di beneficiare di queste misure di pace fiscale/condono. Con la conseguenza che l'attività corrente si è di fatto bloccata: le conciliazioni non vengono concluse, come neppure le adesioni né i ravvedimenti. Poi, al contempo, dovendo decidere, con atti appena notificati, se conviene fare l'istanza di adesione oppure il ricorso, la scelta viene condizionata dalle soluzioni del possibile intervento normativo, che però non sono di agevole lettura. Bisogna fare delle scelte, insomma, ma nella massima incertezza; non solo e non tanto per la mancanza di indicazioni quanto per la mancanza di certezze circa il se e quale sarà la versione definitiva del testo che verrà approvato. Insomma, grande è la confusione sotto il cielo ma non si può dire che la situazione sia eccellente.
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