L'istanza di sospensione e l'esigenza di un processo tributario più veloce Con la L. 130/2022 è stato modificato l'art. 47 D.Lgs. 546/92 che regolamenta la presentazione dell'istanza di sospensione dell'atto impugnato con importanti riflessi sulla fissazione delle udienze da parte dei Presidenti di Sezione delle Corti di Giustizia tributarie. Il legislatore ha infatti esplicitato un preciso ruolo di marcia finendo per attribuire alla predetta istanza una forza propulsiva sullo svolgimento del giudizio. Nonché in precedenza non ci fosse una sorta di iter da seguire solo che il termine della prima camera di consiglio utile era sempre stato considerato termine generico e variabile e di fatto era stato disapplicato soprattutto in quelle Commissioni territoriali particolarmente oberate da cause. Ora il legislatore ha esplicitato che l'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione deve essere fissata "non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione" facendo venir meno il riferimento alla prima camera di consiglio utile. Stante l'innovazione procedurale introdotta dalla citata L. 130/2022, i Presidenti delle varie Corte di Giustizia tributaria hanno ritenuto opportuno fornire delle indicazioni sul funzionamento della citata normativa. Innanzitutto per ovvie ragioni temporali, è stato precisato che la nuova disciplina non potrà ...
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