mercoledì 07/12/2022 • 06:00
La Cassazione, con la sentenza n. 35123 del 29 novembre 2022, ha stabilito che quando i corrispettivi versati dagli utenti sono pari o inferiori al costo medio sostenuto dall'ente dall'ente non commerciale, l'esenzione IMU non è automatica.
redazione Memento
Con la sentenza n. 35123 del 29 novembre 2022, in tema di applicazione dell'IMU a enti non commerciali, la Cassazione ha stabilito che quando i corrispettivi versati per il servizio da parte degli utenti sono pari o inferiori alla spesa annua per studente, l'esenzione IMU non spetta in automatico, come stabilito nelle istruzioni del MEF per la compilazione delle dichiarazioni IMU, poiché nessun automatismo è legato al rapporto tra corrispettivo e costo medio. Viene, quindi, assegnato un carattere non vincolante alle istruzioni del MEF in generale. Si ricorda che l'esenzione IMU presuppone la ricorrenza cumulativa di due requisiti (art. 7 c. 1 lett. i D.Lgs. 504/92): requisito soggettivo della natura non commerciale dell'ente; requisito oggettivo della diretta destinazione dell'immobile allo svolgimento delle attività previste, tra cui rientrano quelle volte alla didattica e all'educazione. Resta irrilevante la successiva destinazione degli utili, eventualmente ricavati, al perseguimento di fini sociali o religiosi. Per beneficiare dell'esenzione, le attività devono essere svolte gratuitamente o dietro versamento di corrispettivo di importo simbolico (DM 19 novembre 2012 e DM 26 giugno 2014). La circostanza di conseguire o meno un guadagno e di pareggiare effettivamente i costi con i proventi è irrilevante se l'attività si connota economicamente. Nel caso di specie, un istituto educativo ha opposto gli avvisi di accertamento relativi all'IMU invocando l'esenzione di cui all'art. 7 c. 1 lett. i D.Lgs. 504/92. Il ricorso è stato parzialmente accolto in primo grado escludendo le sanzioni. In sede di appello, la CTR Toscana ha ritenuto che ci fosse una carenza del requisito oggettivo, osservando che per l'applicazione della suddetta esenzione è necessario che le rette scolastiche siano di importo simbolico o idonee a coprire solo una frazione del costo effettivo del servizio scolastico. Nel caso di specie, invece, la retta applicata agli studenti mediamente supera il 50% del costo del servizio, pertanto si tratta di attività commerciale non esente dall'imposta. La Cassazione, come già evidenziato, non ha riconosciuto l'esenzione. Fonte: Cass. 29 novembre 2022 n. 35123
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