Sono state infatti presentate alla Camera dei deputati quattro identiche proposte di legge (AC 73, AC 271, AC 338, AC 528) che ripropongono integralmente il testo della proposta di legge AC. 3179 e abb.-A della XVIII legislatura, approvata dalla Camera nella seduta del 13 ottobre 2021.
Tale testo, trasmesso al Senato (S. 2419), è stato esaminato in sede redigente dalla Commissione Giustizia che, nella seduta del 29 giugno 2022, ha deliberato all'unanimità di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento, nel testo approvato dalla Camera.
Tuttavia, lo scioglimento delle Camere non ha consentito l'approvazione definitiva.
Le quattro identiche proposte di legge, che vedono primo firmatario, rispettivamente, Costa (A.C. 73), Morrone (A.C. 271), Meloni (A.C. 338) e Mulè (A.C. 528), si compongono di tredici articoli ed hanno lo scopo di rafforzare la tutela del professionista dopo un primo intervento del legislatore in materia di equo compenso e clausole vessatorie introdotto dall'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
Le proposte di legge in parola hanno lo scopo di assicurare ai professionisti la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale anche se non sono da sottovalutare altri aspetti di tutela dei destinatari.
Invero, va rilevato che la congruità del compenso del professionista persegue anche lo scopo di tutela della fede pubblica posto che la fissazione di un importo non adeguato potrebbe avere ripercussioni sulla qualità della prestazione professionale resa.
Per l'individuazione dell'equo compenso si assume quale riferimento quanto previsto dai decreti ministeriali che fissano i parametri per la liquidazione del compenso da parte di un organo giurisdizionale per gli iscritti ordini e collegi.
In particolare: per gli avvocati si fa riferimento al decreto del Ministero della giustizia 13 agosto 2022, n. 147, modificativo del decreto 10 marzo 2014, n. 55; per gli altri professionisti iscritti a ordini o collegi, dai decreti adottati ai sensi dell'art. 9 DL 1/2012 (es. per i consulenti del lavoro D.M. n. 46/2013, per dottori commercialisti ed esperti contabili e notai D.M. 140/2012); per i professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 4/2013, invece, è prevista l'adozione di un apposito decreto del MISE, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della proposta di legge e successivamente con cadenza biennale.
L'applicazione dell'equo compenso
L'ambito di applicazione dell'equo compenso riguarda i rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 c.c., anche svolta in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore:
di imprese bancarie e assicurative, di società veicolo di cartolarizzazione, nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro;
della pubblica amministrazione, delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
Non si applica invece alle prestazioni rese a favore delle società di cartolarizzazione e degli agenti della riscossione.
Questi ultimi debbono comunque pattuire compensi adeguati all'importanza dell'opera.
Violazioni e sanzioni
In caso di violazione della fissazione di un equo compenso, le clausole sono considerate nulle.
Sono altresì nulle le convenzioni che dispongono il divieto per il professionista di chiedere acconti.
Inoltre, è previsto che alcune clausole sono da considerarsi vessatorie (es. previsione di attività aggiuntive che deve prestare gratuitamente il professionista, modifica unilaterale del contratto riservata al committente).
La nullità delle singole clausole non comporta comunque la nullità del contratto che rimane valido ed efficace per il resto.
La nullità, inoltre, opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio.
Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche per sanzionare il professionista che abbia operato in violazione all'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai decreti ministeriali.
Il ruolo degli ordini professionali
Gli ordini professionali assumono poi un ruolo rilevante: sono legittimati ad adire l'autorità giudiziaria qualora ravvisino violazioni dell'equo compenso; possono proporre azioni di classe; far parte di un apposito osservatorio da costituire presso il Ministero della Giustizia per vigilare sull'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e rilasciare parere di congruità dei compensi e degli onorari che costituisce titolo esecutivo.
La prescrizione
Altro aspetto da segnalare, le previsioni in materia di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale.
In questo caso si interviene sulla decorrenza del termine di prescrizione che decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista.